Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42500 del 28/09/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42500 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIGISMONDI MICHELE N. IL 10/02/1979
avverso la sentenza n. 11232/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 28/09/2015
Sigismondi Michele ricorre avverso la sentenza 8.1.14 della Corte di appello di Roma con la quale,
in parziale riforma di quella in data 20.12.11 del Tribunale di Cassino-sezione distaccata di Sora, è
stata ridotta la pena a mesi sei di reclusione ed € 150,00 di multa per il reato di furto aggravato.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici di appello motivato adeguatamente
Si lamenta inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza,
attesa la confessione resa dall’imputato e la sua situazione di tossicodipendenza.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura, in punto di responsabilità, è formulata in modo stereotipato, senza alcun
collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale dà conto come dalle
immagini video estrapolate risulta che il Sigismondi (peraltro fotograficamente individuato dal teste
Rea) si impossessa del telefono cellulare; ed è anche manifestamente infondato, avendo il giudice
di secondo grado correttamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, al cui
ridimensionamento è pervenuto, fermo il giudizio di equivalenza, in ragione del non rilevante
valore economico del bene sottratto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 28 settembre 2015
D E P ,..A i ATA
alle puntuali contestazioni in ordine alla carenza di prove a carico dell’imputato>, tenuto conto