Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 425 del 10/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 425 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: DI GIURO GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO MICHELE nato il 06/11/1968 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 16/02/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 10/11/2017

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RILEVATO IN FATTO

Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Cosenza
rigettava il reclamo proposto ex art. 35 ter I. n. 354/1975 da Marino Michele, il
quale aveva rappresentato di essere in cinque detenuti a condividere un’unica
cella e di avere ognuno a propria disposizione uno spazio insufficiente (anche per
l’ingombro di effetti personali per la mancata effettuazione di colloqui ) posta la
lontananza dei familiari residenti a Palermo). Evidenziava detta ordinanza come

minimo vitale da garantire al detenuto, di cui alle sentenze della CEDU (e
recepito dalle pronunce di questa Corte).
Avverso tale ordinanza il Marino ricorre personalmente per cassazione,
rilevando come il Magistrato di sorveglianza nel calcolo dello spazio vitale minimo
abbia considerato l’ingombro di un solo tavolo mentre per sei persone sarebbero
stati necessari almeno tre tavoli e come comunque anche le attività esterne si
svolgessero in luoghi superaffollati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in
questa sede.
Invero, lo stesso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato
da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una
nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del
provvedimento adottato nei confronti del Marino, prospettando peraltro un
ingombro diverso da quello individuatò e calcolato e lamentando un
sovraffollamento dei luoghi comuni esterni alla cella.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti dagli atti, con argomentazioni, che rispondono ai rilievi già formulati in
sede di reclamo in modo non solo non manifestamente illogico ma scevro da vizi
di interpretazione delle norme di cui si assume la violazione.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

nella specie non fosse stato violato il parametro dei 3 mq. pro capite dello spazio

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017.

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