Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4249 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4249 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASELLA ARMANDO N. IL 27/10/1966
avverso la sentenza n. 3366/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 febbraio 2013, la Corte di appello di Brescia, 1^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da Casella
Armando, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di
cui al capo A) perché estinto per prescrizione e determinava la pena residua in tre
mesi di reclusione; confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale l’
imputato era stato dichiarato colpevole di danneggiamento aggravato continuato

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della
motivazione in punto di valutazione di attendibilità del teste Costa, per essere la
sua deposizione farcita di contraddizioni, per come risulta anche dal testo della
deposizione allegata al ricorso; quanto riferito dalla persona offesa in ordine alle
minacce dell’ imputato di “spaccare l’ auto” non trova riscontro in altre prove,
perché il teste Possessi ha riferito che l’ imputato non aveva fatto riferimento all’
autovettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché reiterazione dei motivi di appello, senza tenere
conto che in ordine all’ attendibilità di quanto riconosciuto dal teste Costa è stato
oggetto di specifica valutazione, con motivazione che, in quanto non
manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

dell’ autovettura di Tosoni Silvia, in Lumezzane il 7.12.2007.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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