Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4248 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4248 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KARE PAPA SALIOU N. IL 16/05/1974
avverso la sentenza n. 2655/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 novembre 2012, la Corte di appello di Firenze, 2^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno appellata da Kare
Papa Sali”lo assolveva dal reato di cui alli art. 171-ter I. 633/1941 perché il fatto
non sussiste e riduceva la pena irrogata a cinque mesi di reclusione e cinquecento
euro di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale l’ imputato
era stato dichiarato colpevole di ricettazione (capo A) di 529 CD musicali e 178

dal delitto di contraffazione di marchi e di detenzione per il commercio (capo C) di
tali accessori e capi di abbigliamento, fatti accertati in Piombino il 7.4.2008.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento:
– per mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione in punto di configurabilità
del reato di cui all’ art. 474 cod. pen. e conseguentemente di quello di cui all’ art.
648 cod. pen. perché dall’ esame delle merci, contrariamente a quanto affermato in
sentenza, è risultata la grossolanità delle contraffazioni, rilevabile ictu ocu/i;
– mancanza e /o illogicità manifesta della motivazione, errata applicazione di legge
sulla sussistenza dello stato di bisogno integrante la scriminante dell’ art. 54 cod.
pen. per le condizioni di marginalità economiche comportante la ricerca quotidiana
dei mezzi di sussistenza per soddisfare le primarie esigenze di vita;
– mancanza e /o illogicità manifesta della motivazione, errata applicazione di legge
in punto di misura della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza ha dato
conto delle ragioni a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui alli
art. 474 cod. pen. avendo escluso la grossolanità del falso o comunque avendone
apprezzato l’ irrilevanza, in conformità al canone ermeneutico secondo il quale ai
fini della configurabilita’ del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o
segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.), nessun
rilievo spiega la cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che il bene
tutelato in via principale e diretta dalla fattispecie incriminatrice, non e’ la libera
determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei
cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i
prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, pertanto, di un reato
di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e
nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanita’ della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilita’ che gli
acquirenti siano tratti in inganno, similmente a quanto richiesto per l’ipotesi del

DVD abusivamente riprodotti nonché accessori e capi di abbigliamento provenienti

reato di cui all’art. 474 cod. pen., considerato che ferma la diversita’ della condotta
caratterizzanti le due fattispecie, la “res”oggetto della condotta e’ la medesima, di
guisa che ricorrendo la “eadem ratio” si applica analogo principio (ex plurímis Cass.
Sez. 5, 26.4.2012 n. 21049)..
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché mera reiterazione delle
considerazioni svolte con l’ appello, senza alcuna critica specifica alle
argomentazioni sul punto svolte dalla Corte territoriale in ordine alla mancata

della inevitabilità della scelta adottata rispetto a diverse e lecite soluzioni lavorative.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza
impugnata ha riconosciuto l’ attenuante della particolare tenuità del fatto ed ha
quantificato la pena in misura notevolmente inferiore al massimo edittale, anzi
prossima piuttosto al minimo, con aumento modesto per la continuazione, in tal
modo avendo mostrato di apprezzare in maniera adeguata la gravità complessiva
dei reati.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

indicazione della sussistenza di pericolo immediato di danno grave alla persona e

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