Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4247 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4247 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARAU GIUSEPPE N. IL 10/01/1964
avverso la sentenza n. 2804/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 gennaio 2013, la Corte di appello di Palermo, 1^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata dal Procuratore
Generale e da Garau Giuseppe, con la quale l’ imputato era stato dichiarato
colpevole di ricettazione di assegno circolare della Banca di Credito Cooperativo G.
Toniolo di San Cataldo Agenzia di Terrenove provento di furto denunciato il
24.3.2003 da Amato Ignazio e condannato, riconosciuta l’ attenuante di cui al

euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
riferimento alli art. 648 cod. pen. per essere mancante la prova dell’ elemento
soggettivo, non desumibile dal silenzio serbato in ordine alle condizioni dell’
eventuale acquisto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza ha dato conto delle ragioni a
fondamento del giudizio di responsabilità che non viola la regola del divieto di
inversione dell’ onere della prova, posto che essa è stata individuata nel possesso
dell’ assegno provento di furto, titolo di credito assoggettato a norme precise per la
sua circolazione, sicché correttamente la mancata individuazione della persona che
ha girato e comunque ceduto il titolo alli imputato, per sua scelta legittima ma
significativa, è stata interpretata come sintomatica della consapevolezza dell’
illegittima provenienza.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

capoverso dell’ art. 648 cod. pen., alla pena di sei mesi di reclusione e duecento

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