Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4246 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4246 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAREDDA ALBERTO N. IL 15/07/1989
avverso la sentenza n. 673/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 gennaio 2013, la Corte di appello di Cagliari, sezione
penale, confermava la sentenza del GIP del Tribunale in sede appellata da Caredda
Alberto con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di ricettazione di
ciclomotore Honda 125 e della relativa documentazione compendio di furto
commesso il 12.8.2007 in danno di Preta Giovanni e condannato, riconosciute le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e con la continuazione, alla

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen. e alla riconosciuta sussistenza dei
presupposti per ritenere la contestata recidiva facoltativa, senza attribuire rilevanza
agli ulteriori elementi addotti dalla difesa in ordine alla giovane età e alle disagiate
condizioni economiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza ha dato conto delle ragioni a
fondamento del giudizio di pericolosità (numerosi precedenti penali per delitti
omogenei e sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale)
evidentemente cedenti rispetto alle considerazioni difensive, peraltro utilizzate per
la concessione delle attenuanti generiche.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

pena di un anno dieci mesi di reclusione e seicento euro di multa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA