Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42454 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42454 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Monaco Ornella, nata a Teverola il 15/08/1944,

avverso l’ordinanza del 25/09/2013 del Tribunale del riesame di Santa Maria
Capua Vetere;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sig.ra Ornella Monaco ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
25/09/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha respinto l’istanza
di riesame proposta avverso il decreto del 06/08/2013 del Giudice per le indagini
preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei
reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 633,
639-bis, cod. pen., aveva ordinato il sequestro preventivo, a fini cautelari, di un
muro in pietre di tufo realizzato su suolo pubblico, delle dimensioni di mt. 3 x 3,

Data Udienza: 07/05/2015

alto 110 cm. e munito di apertura di 90 cm., posto a delimitazione di un’area
estesa 9 mq antistante l’accesso alla propria abitazione.
1.1. Con unico, articolato motivo eccepisce che: a) all’atto del sopralluogo
stava solo sopraelevando il muretto preesistente; b) non vi sono prove che l’area
interclusa fosse di proprietà pubblica posto che il muretto delimita un’area
compresa nella sagoma dell’edificio; c) si tratta in ogni caso di un piccolo
muretto che non necessita di permesso di costruire.

2.11 ricorso è inammissibile sotto vari profili.

3.Per un primo profilo, le censure hanno natura esclusivamente fattuale
perché attraverso l’inammissibile richiamo agli atti di indagine pretendono di
mettere questa Suprema Corte in contatto diretto con gli indizi di reato ai fini di
una loro autonoma (ri)valutazione.
3.1.Inoltre, diversamente da quanto afferma la ricorrente, è onere
dell’autore dell’opera edilizia allegare il diritto reale o comunque la situazione
soggettiva che consente la trasformazione urbanistica dell’area oggetto di
intervento di cui reclami il legittimo possesso e la conseguente liceità.
3.2.Si tratta di condizione necessaria per l’accertamento di conformità
urbanistico-edilizia dell’opera la cui mancanza impedisce il rilascio del permesso
di costruire in sanatoria in caso di intervento realizzato abusivamente su suolo di
proprietà comunale (artt. 35 e 36, d.P.R. n. 380 del 2001).
3.3.Sono sufficienti queste considerazioni a ritenere inammissibile il ricorso
perché, essendo legittimo ipotizzare che l’opera sia stata realizzata su suolo
pubblico, con sua conseguente accessione alla proprietà comunale, solo l’Ente
pubblico è legittimato a chiederne la restituzione, non avendo la ricorrente alcun
interesse giuridicamente tutelato alla revoca del sequestro.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 07/05/2015

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