Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42453 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42453 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1.

D’Orazio Maurizio, nato a Castelleone di Suasa il 21/02/1953,

2.

Fedeli Vanda, nata a Gavorrano il 03/05/1958,

3.

Gaggioli Sergio, nato a Follonica il 31/05/1957,

avverso l’ordinanza del 30/07/2014 del Tribunale del riesame di Grosseto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri D’Orazio Maurizio, Fedeli Vanda e Gaggioli Sergio ricorrono per
l’annullamento dell’ordinanza del 30/07/2014 del Tribunale di Grosseto che ha
respinto l’istanza di riesame da loro proposta avverso il decreto del 27/06/2014
del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla
ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 44,
comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, aveva ordinato il sequestro

Data Udienza: 07/05/2015

preventivo, a fini cautelari, delle opere abusivamente realizzate all’interno di un
immobile in corso di costruzione.
Secondo l’imputazione provvisoria gli odierni ricorrenti, nella loro qualità di
proprietaria dell’immobile la Fedeli, committente dei lavori il D’Orazio, titolare
dell’impresa esecutrice degli stessi il Gaggioli, in totale difformità dal permesso
di costruire n. 18 rilasciato dal Comune di Massa Marittima il 22/04/2013,
avevano trasformato con opere (tramezzature, scarichi e predisposizione di
impianti elettrici, idraulici e per il riscaldamento) il locale destinato in progetto a

1.1. Con unico, articolato motivo eccepiscono, sotto il profilo della
insussistenza del reato, la liceità dell’intervento perché, trattandosi di vuoto
tecnico ispezionabile collegato al resto dell’abitazione da una botola effettuata
sul piano di calpestio del vano superiore, deve essere qualificato come
«variante in corso d’opera» che, ai sensi dell’art. 83-bis, comma 2, legge
regionale Toscana n. 1 del 2005, non comporta la sospensione dei lavori. Sotto il
profilo cautelare eccepiscono la non utilizzabilità del vano perché non altrimenti
accessibile in assenza di scala, non realizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla
legge e comunque palesemente infondati.

3.1 ricorrenti contestano, mediante l’inammissibile richiamo agli atti di
indagine, che l’impiantistica elettrica, idraulica e di riscaldamento, pur rilevata in
sede di sopralluogo, fosse a servizio del vano definito come «vuoto tecnico».
3.1. La deduzione ha natura fattuale perché non contrappone argomenti di
diritto all’ordinanza impugnata e, nella misura in cui pretende di mettere questa
Suprema Corte in contatto diretto con gli indizi di reato ai fini di una loro
autonoma (ri)valutazione, non è scrutinabile.
3.2.In questa fase di giudizio è sufficiente ricordare che: a) la
predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia costituisce circostanza di fatto
idonea a ritenere la destinazione a fini abitativi del vano interessato; b) quando
la modifica della destinazione d’uso si realizza attraverso l’esecuzione di opere
edili il reato si consuma sin dall’inizio dei lavori, non essendo necessario
attenderne il completamento.
3.3.La tesi difensiva secondo la quale l’intervento edilizio sarebbe in ogni
caso consentito ai sensi dell’art. 83-bis, legge regionale Toscana 3 gennaio 2005,
n. 1 (oggi sostituito dall’art. 143, legge regionale 10 novembre 2014, n. 65), è
generica.
2

«camera d’aria non accessibile» in vano residenziale.

3.4.L’art. 83-bis, legge regionale Toscana n. 1 del 2005, infatti, così recita:
«l. Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non
comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti
condizioni: a) dette varianti siano conformi agli atti di governo del territorio di
cui all’articolo 52, comma 2, o agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai
regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con le prescrizioni
contenute nel titolo abilitativo; b) non comportino modifiche della sagoma, né
introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli

oppure che incidono sulle dotazioni di standard; c) non riguardino beni tutelati ai
sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio; d) nel caso in
cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte
III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del
rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di
cui all’articolo 149 del Codice medesimo. 2. Per le varianti che non comportano
la sospensione dei relativi lavori ai sensi del comma 1, sussiste esclusivamente
l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata.
L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 105, determinato con
riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente agli
adempimenti di cui all’articolo 86 e comunque prima della scadenza del termine
di validità del titolo abilitativo».
3.5.Ai fini dell’applicazione della norma è dunque necessario che concorrano
congiuntamente tutte le condizioni di fatto e di diritto in essa previste, nessuna
delle quali è stata dedotta dai ricorrenti.
3.6.Ne consegue che è corretta l’affermazione di sussistenza indiziaria del
reato provvisoriamente ipotizzato ai fini dell’adozione del provvedimento
cautelare.
3.7.Quanto alle finalità cautelari del provvedimento va ricordato che
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la natura (eventualmente)
permanente dei reati edilizi cessa solo con l’ultimazione dei lavori.
3.8.L’interruzione della permanenza del reato legittima di per sé l’adozione
del provvedimento cautelare reale.

4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

3

strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria,

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 07/05/2015

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