Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42452 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42452 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Del Rosario Corrado, nato a Pescara il 14/04/1974,

avverso l’ordinanza del 10/02/2014 della Corte di appello di L’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Corrado Del Rosario ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
10/02/2014 della Corte di appello di L’Aquila che ha dichiarato inammissibile,
perché tardiva, l’impugnazione proposta il 22/11/2010 avverso la sentenza del
08/07/2010 del Tribunale di Chieti che, all’esito di giudizio celebrato in sua
contumacia, l’aveva condannato per il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n 638.

Data Udienza: 07/05/2015

1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc.
pen., violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e deduce, al
riguardo, che la sentenza era stata emessa con espressa indicazione,
nell’intestazione, del maggior termine indicato per il deposito della motivazione
dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen..
1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod.
proc. pen., contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione che
espressamente riconosce che la sentenza era stata emessa con riserva di

proc. pen., non traendone però le relative conseguenze.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., violazione dell’art. 544, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato.

3.La sentenza del Tribunale di Chieti è stata pubblicata mediante lettura del
dispositivo alla pubblica udienza del 08/07/2010
3.1.Nel dispositivo letto in udienza e allegato al verbale è stato indicato il
termine di 30 giorni per la redazione dei motivi, depositati il successivo
27/07/2010.
3.2. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è stato notificato
all’imputato contumace il 12/10/2010.
3.3.L’appello è stato proposto il 22/10/2010.
3.4. La Corte territoriale, poiché nel dispositivo riprodotto nella sentenza
depositata il Tribunale non aveva indicato il maggior termine di cui all’art. 544,
comma 3, cod. proc. pen., sull’erroneo presupposto che il Giudice non avesse
riservato il termine per la redazione dei motivi ed in applicazione del combinato
disposto di cui agli artt. 544, comma 2, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett.
c),

secondo parte, ha dedotto la tardività dell’appello perché proposto il

22/11/2010, oltre il 30° giorno successivo alla notifica dell’avviso di deposito.
3.5.0sserva questa Suprema Corte che a norma dell’art. 533, comma 3,
cod. proc. pen.,

«quando la stesura della motivazione è particolarmente

complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle
imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine
previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non
eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia».

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deposito della motivazione nel maggior termine di cui all’art. 544, comma 3, cod.

,

..

3.6.11 dispositivo costituisce parte specifica della sentenza (art. 546, comma
1, lett. f, cod. proc. pen.), diversa e distinta dall’intestazione (art. 546, comma
1, lett. a, cod. proc. pen.).
3.7.La scelta codicistica di attribuire al dispositivo il compito di indicare
l’eventuale maggior termine per la redazione delle motivazioni della sentenza
non assolve solo ad un onere informativo, ma esprime l’esigenza che tale
indicazione corrisponda ad un preciso atto di volontà del giudice cui la legge
riserva in via esclusiva tale decisione (sulla natura e sulle ragioni di tale potere,

giudiziario e ad esigenze di autorganizzazione e di razionalità del servizio
giudiziario, cfr., in motivazione, Sez. U, n. 5878 del 1997).
3.8.11 dispositivo viene sottoscritto dal giudice (art. 544, comma 1, cod.
proc. pen.) ed è da lui letto in udienza; con la lettura viene indicato l’eventuale
maggior termine per il deposito delle motivazioni.
3.9.La lettura del dispositivo è il mezzo con il quale viene pubblicata la
sentenza (art. 545, comma 1, cod. proc. pen.).
3.10.11 dispositivo sottoscritto dal giudice e letto in udienza deve essere
allegato al verbale di udienza redatto dall’ausiliario a norma degli artt. 480 e
segg., cod. proc. pen..
3.11.La prevalenza del dispositivo “letto” in udienza rispetto a quello
“scritto” (quale risulta, cioè, dalla sentenza successivamente redatta completa di
motivazione) è tale da aver indotto questa Corte ad affermare che la mancata
riproduzione, nel testo della sentenza depositata, dell’indicazione del termine di
novanta giorni fissato per il deposito della motivazione, contenuta, invece, nel
dispositivo letto in udienza, non produce alcuna nullità della sentenza, perché
l’art. 546, lett. f), cod. proc. pen., nell’indicare il dispositivo come parte
necessaria della sentenza, si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna
che, una volta divenuta definitiva la decisione, è il punto di partenza per la
successiva fase di esecuzione. Ed invero, l’indicazione del termine per il deposito
della motivazione, prevista dall’art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., deve
essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma ha una rilevanza limitata
alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione,
mentre è del tutto irrilevante ai fini delle successive fasi di giudizio o
dell’esecuzione penale. Pertanto è sufficiente che tale indicazione sia contenuta
nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che essa sia riportata anche
nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione (Sez. 1, n.
9620 del 11/06/1998, Manfré, Rv. 211277; cfr. altresì, Sez. 1, n. 40282, del
06/06/2013, Sirignano, Rv. 257818, secondo cui l’indicazione del termine per il
deposito della motivazione, siccome rileva al limitato fine della determinazione
della decorrenza del termine per proporre impugnazione, deve essere contenuta
3

ricondotto verosimilmente ad una valutazione ponderata del carico di lavoro

r.

nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel
testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione, né la sua
omissione in questa sede determina la nullità della sentenza).
3.12.Non v’è dubbio, pertanto, che l’indicazione del maggior termine per la
redazione dei motivi della sentenza debba essere effettuata esclusivamente con
il dispositivo letto in udienza dal giudice, certamente non assolvendo a tale scopo
nemmeno l’intestazione che costituisce adempimento burocratico successivo al
deposito della minuta in cancelleria (art. 154, disp. att. cod. proc. pen.).

udienza ma non dal dispositivo sottoscritto dal giudice e ad esso allegato.
3.14.In tal caso questa Suprema Corte ha affermato che l’indicazione del
termine per il deposito della sentenza di cui all’art. 544, comma terzo, cod. proc.
pen., può essere validamente effettuata anche nel verbale d’udienza perché
ugualmente idonea al conseguimento dello scopo di portare preventivamente a
conoscenza delle parti interessate il momento iniziale del decorso del termine
per impugnare (Sez. 4, n. 2766 del 13/07/1995, Daini, Rv. 202922; Sez. 5, n.
32737 del 03/06/2010, Polloni, Rv. 248231).
3.15.Del resto il verbale di udienza documenta attività processuali
effettivamente svolte, sicché quel che conta è che insieme con la lettura del
dispositivo il giudice abbia personalmente ed effettivamente indicato ai presenti il
maggior termine per la redazione dei motivi.
3.16.Nel caso di specie, come detto, la sentenza è stata notificata per
estratto all’odierno ricorrente, assente alla lettura perché contumace.
3.17.Le notizie che l’estratto contumaciale deve contenere sono: 1)
l’indicazione dell’autorità che ha emesso la decisione e delle generalità
dell’imputato; 2) l’enunciazione del titolo del reato; 3) il dispositivo integrale
della sentenza (Sez. 3, n. 35740 del 08/06/2011, Ndoye, Rv. 251239; cfr. anche
Sez. 2, n. 5321 del 15/03/2000, Franzoni, Rv. 215902; nonché Sez. 10455 del
15/11/1996, Soni, Rv. 206440, che ha ricordato che l’estratto contumaciale della
sentenza non deve contenere tutti gli elementi formali contemplati dall’art. 546,
cod. proc. pen. ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizie all’imputato
che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, onde
porlo in grado di esercitare il diritto di impugnazione entro il termine prescritto).
3.18.L’estratto della sentenza emessa in contumacia non deve contenere
l’indicazione del termine per impugnare, essendo onere dell’imputato prendere
tempestiva visione della sentenza e informarsi presso il difensore di quale sia,
nel caso specifico, il termine di impugnazione (Sez. 3, n. 35740 del 2011, cit.).
3.19.Nel caso di specie, il dispositivo notificato all’imputato non è conforme
a quello letto in udienza e non contiene l’indicazione del maggior termine per la
redazione dei motivi che il ricorrente trae dall’intestazione.
4

3.13.E’ anche possibile che il maggior termine risulti solo dal verbale di

3.20.Egli deduce l’affidamento legittimo sull’indicazione contenuta
nell’intestazione; tuttavia, osserva il Collegio, tale affidamento non solo è mal
riposto (l’intestazione, come detto, non ha funzione certificativa) ma non è
rilevante perché l’imputato può sempre risolvere il dubbio accedendo al fascicolo
del dibattimento, esaminando la copia del dispositivo allegato al verbale di
udienza ed il contenuto del verbale stesso.
3.21.Nel caso di specie, come detto, assume valore dirimente la circostanza
che la volontà del Giudice è stata formalmente cristallizzata nel dispositivo letto

motivazione.
3.22.Ne consegue che il termine per impugnare era di 45 giorni dalla data di
notifica dell’estratto contumaciale e che l’appello era tempestivo.
3.23.L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata e gli atti trasmessi
alla Corte di appello di L’Aquila per la trattazione del gravame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di L’Aquila per la trattazione del gravame.
Così deciso il 07/05/2015

in udienza dal quale risulta il maggior termine di 30 giorni per il deposito della

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