Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4245 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4245 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRIC SVETLANA N. IL 06/04/1967
avverso la sentenza n. 4320/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28 settembre 2012, la Corte di appello di Firenze, 2^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno appellata dall’
imputata Ciric Svetlana, riconosciuta l’ attenuante di cui all’ art. 62 n. 4 cod. pen.,
riduceva la pena a due mesi di reclusione e sessantasette euro di multa;
confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale l’ imputata era stata
dichiarata colpevole di ricettazione di targa per ciclomotore n. 30PCW provento di

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– errata applicazione di legge in punto di qualificazione giuridica e manifesta
illogicità della motivazione in ordine all’ accertamento dell’ elemento soggettivo del
reato, in relazione al discrimine tra il reato di ricettazione e quello di incauto
acquisto, tenuto conto che il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di cui
alli art. 648 cod. pen., unico elemento di valutazione essendo consistito nell’
accertamento della disponibilità della cosa compendio di furto
– mancanza e illogicità manifesta della motivazione, errata applicazione di legge in
punto di misura della pena e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo ricorso è inammissibile per genericità, perché si limita a reiterare
analoga doglianza mossa con i’ appello, senza tenere conto degli argomenti spesi
dalla Corte territoriale, che ha rammentato la falsità delle giustificazioni addotte
(acquisto del ciclomotore, e quindi del targhino, uno o due anni prima del gennaio
2008, a fronte di denuncia di furto del targhino risalente a poche settimane prima)
e che da tale falsità, unita al possesso del bene sottratto, ha desunto la
consapevolezza dell’ illecita provenienza.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha
giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della personalità negativa
dell’ imputata, desunta dai suoi precedenti penali, motivazione non criticata e
quindi valido argomento giustificativo della decisione adottata sul punto.
Segue la condanna dekricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q. M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna

ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

furto commesso tra il 25 nov. e l’ 11 dic. 2007 in danno di Casali Barbara

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