Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42447 del 01/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42447 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENTI FRANCESCO N. IL 23/01/1964
avverso la sentenza n. 1081/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 01/07/2014

R.G. 31901/2013

Considerato che:
Valenti Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del
8/1/2013, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); si duole del
mancato riduzione della pena.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto che la pena è stata rideterminata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
essendosi tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2014

lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <

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