Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42446 del 26/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42446 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
CUOCO CATERINA N. IL 22/01/1962
avverso il decreto n. 2139/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
1ette/s9nfite le conclusioni del PG Dar(‘

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Q.3.kt,

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re ,Tusits.c.)

Uditi difensor Avv.;

crct,
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Data Udienza: 26/03/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha proposto ricorso per abnormità
avverso l’ordinanza emessa nei confronti di Cuoco Caterina – nell’ambito di un procedimento a
carico della stessa per il reato di cui all’art. 3 DLgs 638/86 – in data 26 settembre 2013 con la quale
il GIP presso il medesimo Tribunale ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dopo che un

precedente decreto penale era stato rifiutato per errato calcolo delle pena.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Il GUP, infatti, ha ritenuto che con la richiesta
di emissione del decreto penale il PM esercita l’azione penale, per sua natura irretrattabile, restando
preclusa, in caso di mancato accoglimento della richiesta, la possibilità di richiedere l’archiviazione.
Di conseguenza, secondo tale linea interpretativa, al PM non resta altra alternativa se non la
riproposizione, ove possibile, di un nuovo decreto penale o la prosecuzione del giudizio nelle forme
ordinarie.
Tale conclusione, però, si pone in contrasto con la prevalente giurisprudenza in base alla quale con
la restituzione degli atti al PM il procedimento retrocede fisiologicamente alla fase delle indagini
preliminari e nessuno degli esiti propri di tale fase può ritenersi precluso al pari di quanto avviene
quando gli atti vengono restituiti al PM a seguito di sentenza di incompetenza pronunciata dal GUP.
L’art. 459, co. 3 c.p.p., infatti, prevedendo la restituzione degli atti al PM, ha coerentemente sancito,
a causa dell’inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale, la legittimità della
regressione alla fase delle indagini preliminari con conseguente piena espansione dei poteri del
pubblico ministero quanto all’azione penale ed alle sue modalità di esercizio (Cass. Sez. II n.
13680/2009).
Dunque, come più volte affermato da questa Corte, deve ritenersi abnorme, in quanto del tutto
estraneo al sistema processuale, il provvedimento con il quale il GIP rigetta la richiesta di
archiviazione di un procedimento e dispone la restituzione degli atti al PM stante la presunta
irretrattabilità dell’azione penale, sul presupposto che l’azione penale sia già stata esercitata in
precedenza con la richiesta di decreto penale di condanna rigettata dallo stesso giudice per
l’incertezza del quadro probatorio (Cass. Sez. V n. 5659/2005; Cass. Sez. VI n. 45290/2008).
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P.Q.M.
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Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale
di Salerno perché valuti la richiesta di archiviazione.

Così deciso in Roma, in data 26 marzo 2015.

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