Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4244 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4244 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IUORIO FERNANDO N. IL 04/09/1964
avverso la sentenza n. 599/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 ottobre 2011, la Corte di appello di Firenze, 1^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da Fernando Iuorio
con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di rapina (capo A) e lesioni
personali volontarie in danno di Zenel Elena alla quale sottraeva con violenza la
somma di C 150,00 procurandole trauma cranico e contusioni facciale, lombare e
toracica e condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla

reclusione e seicento euro di multa nonché al risarcimento dei danni (quantificati in
C 8.000,00) e alla rifusione delle spese in favore della parte civile..
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per
avere evidenziato con l’ appello l’ assenza di prova del possesso della somma di
danaro da parte della persona offesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per genericità, perché si limita a reiterare analoga
doglianza mossa con l’ appello, senza tenere conto degli argomenti addotti dalla
Corte territoriale, che ha rammentato quanto denunciato dalla persona offesa e
riferito dall’ Assistente di polizia sul fatto che al suo sopraggiungere l’ imputato
aveva delle banconote in mano che aveva poi infilato in tasca,motivazione che non
è stata oggetto di critica specifica, in violazione di quanto disposto dall’ art. 581
lett. c) e dal successivo art. 591 cod. proc. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

contestata recidiva e con la continuazione, alla pena di tre anni tre mesi di

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