Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42439 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42439 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLI ONOFRIO N. IL 18/03/1947
avverso la sentenza n. 501/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
23/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/9~e le conclusioni del PG D’e«. c
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/12/2014

Osserva

Bartoli Onofrio ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1164/13, emessa ex art.
444 c.p.p. dal Tribunale di Brindisi in data 23.10.2013 con la quale gli era stata applicata la pena di
mesi sei di reclusione – pena condizionalmente sospesa – in relazione al reato di cui agli artt. 10 bis,

all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale
di sostituto di imposta 2006, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un
ammontare di euro 107.319,00.
Con l’unico motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 606 lett. c) c.p.p. per la violazione
dell’art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. In particolare il Bartoli sosteneva la nullità della sentenza in quanto
egli, dopo aver ricevuto regolare notifica per la prima udienza in cui era stata dichiarata la sua
contumacia e rigettata la sua prima richiesta di applicazione della pena, non aveva ricevuto avviso
per quella successiva fissata e tenuta in seguito all’accoglimento da parte del Presidente del
Tribunale della dichiarazione di astensione del primo giudice.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione si è pronunciato per l’inammissibilità del
ricorso.
Nelle more del procedimento è intervenuta la rinuncia al ricorso per Cassazione presentata dal
Bartoli.
Non rimane che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai
sensi dell’art. 568 comma quarto c.p.p.
Non essendo la rinuncia supportata da alcuna giustificazione, si ritiene di porre a carico del
ricorrente la somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2014.

12 co. 1 D.Lvo 10/2000 perché, quale rappresentante legale della società LIBERT srl non versava

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