Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42437 del 01/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42437 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VANNI EMANUEL JOSEF N. IL 04/06/1970
avverso la sentenza n. 52/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 01/07/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Infatti, nell’ipotesi di ricorso per mancanza o
manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è
limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e
dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della
congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento
impugnato rispetto alle decisioni conclusive; ne consegue che resta esclusa la
possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed
attendibilità delle fonti di prova, a meno che te stesse non siano il frutto di
affermazioni apodittiche o illogiche. [Cass. pen., sez. III, 12-10-2007]. Nel caso
in esame la corte d’appello ha valutato le dichiarazioni della persona offesa e le
aree affrontate con quelle di altro testimone informato sui fatti. La corte
d’appello ha altresì valutati fatti verificando la esistenza degli elementi
costitutivi della fattispecie descritta dall’articolo 629 del codice penale. La
motivazione è adeguata, correte in diritto, e non è suscettibile di sindacato nel
merito valutativo delle prove acquisite.
Per le suddette ragioni il ricorso inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00, così equitativa jnente determinata la sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 616 codice di procedura penale, ravvisandosi nella condotta
processuale del ricorrente estremi della responsabilità ivi prevista.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 Mia cassa delle ammende.
così deciso i o a 1/7/2014
VANNI Emanuel Josef, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la
sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 20.3.2013.
Il ricorrente Chiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:
erronea applicazione dell’articolo 629 codice penale e le erronea valutazione
delle dichiarazioni della persona offesa che appaiono vaghe e tali da far dubitare
della loro attendibilità