Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42435 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42435 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Perga Mauro, nato a Susa il 16/04/1958,

avverso la sentenza del 31/01/2014 del Tribunale di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per il
capo A) perché il fatto non sussiste e la dichiarazione di inammissibilità quanto al
capo B) e determinazione della pena residua in euro 800 di ammenda.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Mauro Perga ricorre per l’annullamento della sentenza 31/01/2014
del Tribunale di Torino che l’ha dichiarato colpevole del reato continuato di cui
agli artt. 72 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, condannandolo alla pena di 900
euro di ammenda.
Si contesta all’imputato di aver realizzato un’apertura al piano interrato di
un fabbricato a muratura portante, situato in zona sismica, senza averne fatto

Data Udienza: 07/05/2015

denunzia allo sportello unico di cui agli artt. 65 e 93, d.P.R. n. 380 del 2001.
Fatto accertato in Bussoleno (TO) il 09/01/2011.
1.1. Con il primo motivo eccepisce il travisamento della testimonianza della
geometra Richetto che aveva ritenuto di non poter escludere la preesistenza
dell’apertura in questione alla data dell’accertamento della demolizione della
rampa di accesso alla rimessa sottostante il piano interrato.
1.2. Con il secondo eccepisce difetto e manifesta illogicità della motivazione
relativamente alla prescrizione.

ulteriormente dedotto di aver solo smantellato la rampa di accesso (non in
cemento armato) e di aver effettuato lavori di scavo nella parte laterale esterna
del fabbricato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione.

3.Risulta dal testo della sentenza impugnata che il 19/01/2011 agenti della
Polizia Municipale e geometri del Comune di Bussoleno, a seguito di sopralluogo,
avevano accertato la realizzazione, sotto la rimessa del piano interrato
dell’immobile di cui alla rubrica, di un vano cui si poteva accedere mediante
un’apertura effettuata nel muro portante.
3.1.Sentita sulla preesistenza del vano (e quindi dell’apertura dell’accesso)
la testimone Richetto, tecnico comunale, all’udienza del 30/11/2011 aveva
affermato, sulla base della documentazione reperita presso il Comune, che nella
parte sottostante il piano interrato non v’era alcunché.
3.2.L’imputato eccepisce però che alla precedente udienza del 19/01/2011 la
medesima Richetto, a domanda del difensore, aveva riferito di non poter
escludere l’esistenza del vano «perché c’era la rampa».
3.3.L’eccepito vizio di travisamento della prova è tutto qui; fermo restando
quanto oltre si dirà, il ricorrente costruisce la propria eccezione esclusivamente
su questo specifico passaggio procedurale, obliterando del tutto quello
successivo, la specificazione cioè resa dal medesimo testimone all’udienza del
30/11/2011.
3.4.E’ tuttavia più importante (e decisivo) evidenziare che il vizio di
travisamento della prova non può fondarsi su una valutazione espressa dal
testimone; il testimone deve riferire sui fatti, non può esprimere giudizi ed
ancorché li abbia espressi il travisamento può riguardare le basi fattuali del
giudizio, non il giudizio stesso.

2

1.3. Con motivi aggiunti depositati il 16/04/2015 il ricorrente ha

3.5.Nel caso di specie, la testimone, rispondendo ad una sollecitazione del
difensore dell’imputato del seguente tenore: «se esclude l’esistenza del
vano» aveva risposto «no, perché c’era la rampa». La risposta si compone
di un dato di fatto (la rampa esisteva) e di un successivo giudizio (non escludo
che).
3.6.11 travisamento, ove esistente, avrebbe dovuto riguardare il fatto
(l’esistenza della rampa), non le valutazioni che il testimone ne ha tratto. Tant’è
che proprio per questo motivo la testimone è stata nuovamente sentita sulla

3.7.Sgombrato perciò il campo dall’inesistente vizio di travisamento, nel
resto il ricorso ruota intorno alla sostanziale ed inammissibile rivalutazione delle
prove testimoniali già assunte. Di tanto l’imputato è consapevole da riconoscerlo
nella stessa memoria aggiuntiva, volta in qualche modo a riportare sui corretti
binari le censure di legittimità.
3.8.11 primo motivo di ricorso è tuttavia fondato limitatamente alla
sussistenza del reato di cui al capo A della rubrica poiché è certo che l’immobile
oggetto di intervento era in muratura portante e non in cemento armato, con
conseguente inapplicabilità degli artt. 64 e segg., d.P.R. 380 del 2001 e dunque
insussistenza del reato di cui ai successivi artt. 71 e 72, stesso d.P.R..
3.9.La relativa pena, quantificata dal Tribunale nella misura di C 100.00 di
ammenda può perciò essere elisa direttamente da questa Corte.

4.E’ inammissibile il secondo motivo di ricorso.
4.1. L’imputato eccepisce che, sulla scorta delle testimonianze rese, il fatto
deve essere retrodatato quantomeno all’anno 2005.
4.2.L’eccezione si fonda sull’inammissibile richiamo a fonti di prova non
direttamente scrutinabili in questa sede e nemmeno indicati dal Giudice, non
potendo il vizio di motivazione essere desunto da dati estrinseci al testo della
sentenza impugnata, quando della prova non venga denunziato il travisamento
decisivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al
capo A), perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di euro 100,00 di
ammenda.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 07/05/2015

preesistenza del vano fornendo questa volta una risposta documentata.

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