Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42434 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42434 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Stragapede Pasquale, nato a Carbonara (BA) il 20/04/1980,

avverso la sentenza del 17/03/2014 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Dario Andreoli, sostituto processuale dell’avv. Giovanni
Grimaldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Pasquale Stragapede ricorre per l’annullamento della sentenza del
17/03/2014 della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza
del 22/09/2011 del Tribunale di quella stessa città, ha dichiarato non doversi
procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 712, cod. pen., perché
estinto per prescrizione, ha riconosciuto, per il residuo reato di cui all’art. 544,quinquies, comma 3, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche, ed ha

Data Udienza: 07/05/2015

rideterminato la pena nella misura di due mesi di reclusione ed C 3.000,00 di
multa, confermando nel resto la sentenza i mpugnata.
1.1. Con il primo motivo eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 544quinquies, comma 3, cod. pen., e deduce, al riguardo, che la pericolosità della
manifestazione sportiva di cui al comma 1, non può essere desunta dall’assenza
di un medico veterinario, la cui presenza nelle competizioni amatoriali tra
animali, non è imposta da alcuna norma.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione

evitare pericoli per l’incolumità dei cavalli la cui idoneità fisica alla competizione
comporta prove strumentali e sotto sforzo che il veterinario non potrebbe
eseguire in loco e, per un secondo profilo, nella parte in cui ha ritenuto di
desumere la consapevolezza della mancanza di autorizzazione della competizione
e della sua pericolosità dalla dichiarata esperienza dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.Non è in contestazione la partecipazione del cavallo dello Stragapede alla
competizione ippica non autorizzata organizzata il 26/08/2007 presso
l’ippodromo «Mater Domini» di Arnesano.
3.1.11 Tribunale di Lecce ha tratto il convincimento della pericolosità della
competizione dalle seguenti, non contestate, circostanze di fatto: a) l’assenza
della delimitazione della pista; b) la mancanza di agibilità dell’ippodromo; c) la
mancanza di un presidio medico e di un servizio veterinario.
3.2.La Corte di appello di Lecce, sollecitata dalla difesa, ha confermato sul
punto il pronunciamento del primo Giudice valorizzando sia la mancanza delle
misure di sicurezza che del servizio veterinario.
3.3.Le tesi difensive sono state riportate in premessa.
3.4.L’art. 544-quinquies cod. pen., è stato introdotto con legge 20 luglio
2004, n. 189.
3.5.11 comma 1 punisce la condotta di chi promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne
in pericolo l’integrità fisica. Il terzo comma sanziona, tra l’altro, la condotta del
proprietario o comunque del detentore dell’animale impiegato, con il suo
consenso, nei combattimenti e nelle competizioni di cui al comma 1.
3.6.Esclusa nel caso di specie l’ipotesi del combattimento tra animali, per le
competizioni è necessario, ai fini della sussistenza del reato, il concorso di
entrambe le condizioni che la fattispecie incriminatrice così individua: a) l’una, di

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nella parte in cui ha ritenuto la presenza del veterinario indispensabile per

natura formale, costituita dalla mancanza di autorizzazione della competizione;
b) l’altra, di natura sostanziale, costituita dal pericolo per l’integrità fisica degli
animali che può derivarne.
3.7.E’ sufficiente che manchi una sola delle due condizioni per escludere la
rilevanza penale della partecipazione dell’animale alla competizione.
3.8.Non v’è dubbio che nel caso di specie il cavallo dell’imputato fosse stato
impiegato in una gara ippica non autorizzata. Il che soddisfa la condizione
formale.

pericolo, ma la concreta possibilità che esso si verifichi secondo una valutazione
che deve essere effettuata “ex ante” in base sia alle modalità di svolgimento
della competizione che al contesto in cui si svolge, compresa la presenza di
servizi atti a impedire o comunque a prevenire o diminuire il rischio di
pregiudizio per l’integrità fisica degli animali che vi prendono parte.
3.10.Nella concorde valutazione dei Giudici di merito ricorre anche la
condizione sostanziale del potenziale pericolo per l’integrità fisica dei cavalli
derivante dalle condizioni dell’impianto e dall’assenza di presidi veterinari.
3.11.La valutazione è corretta ed è conforme alla lettera della legge.
3.12.E’ infatti convincimento di questa Suprema Corte che il pericolo per
l’integrità fisica degli animali coinvolti in competizioni non autorizzate può
derivare non solo dalla competizione in sé (pericolo intrinseco), ma anche dalle
complessive condizioni, non solo di tempo, di luogo e di spazio, in cui essa si
svolge (pericolo estrinseco).
3.13.11 dato si trae, per quanto riguarda gli equini, dall’esame della
normativa di settore.
3.14.L’art. 1, comma 1, d.P.R. 08/04/1998, n. 169, attribuisce
espressamente al Ministero per le politiche agricole, che vi provvede tramite
l’UNIRE, ente di diritto pubblico posto sotto la sua vigilanza, l’organizzazione
delle corse dei cavalli e la valutazione dell’idoneità delle strutture degli
ippodromi.
3.15.L’UNIRE «organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione
delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e
di addestramento» (art. 2, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 499).
3.16.Con deliberazione n. 6 del 01/07/2004, il Commissario Straordinario
dell’UNIRE ha approvato le prescrizioni tecniche minime relative agli impianti
ippici di galoppo piano/ostacoli e di trotto che, tra l’altro, disciplinano in modo
minuzioso anche le modalità di realizzazione delle piste (larghezza, lunghezza,
raggio di curvatura, pendenze, fondo, vie di fuga, ecc. ecc.) e impongono un
presidio medico e veterinario.

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3.9.11 tenore della norma, inoltre, è tale da non richiedere l’attualità del

3.17.L’importanza del presidio veterinario è tale da avere indotto il
Ministero per le politiche agricole e forestali a istituire il Registro dei funzionari
di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e
delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero (D.M. 23
febbraio 2015, pubblicato nella G.U. n. 60 del 24 marzo 2015).
3.18.Per le competizioni, invece, che si svolgono al di fuori dei circuiti
autorizzati, provvede l’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante
disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy,

recita: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano
ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di
manifestazioni popolari solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta
da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno
asfaltato o cementato; b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a),
sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in
caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone
che assistono alle manifestazioni».
3.19.L’Accordo è stato implementato dall’Ordinanza contingibile ed urgente
21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle
quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati – Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 settembre 2009, n. 207,
a norma del quale «(1) le manifestazioni pubbliche o private nelle quali
vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente
autorizzati dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre
Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da
Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e
cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i
cavalli, in conformità alle previsioni di cui all’allegato alla presente ordinanza.
(2) Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e
consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una
relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della
Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141,
141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, integrata da un
veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal
tecnico di cui alla lettera d) dell’allegato alla presente ordinanza. Detta
Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali
finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali di
cui all’allegato alla presente ordinanza» (art. 1).
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, il cui art. 8 così

3.20.11 disciplinare allegato all’ordinanza prevede espressamente che «a)
il tracciato su cui si svolte la manifestazione deve garantire la sicurezza e
l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che
assistono alla manifestazione; b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si
svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli
degli equidi ed evitare scivolamenti; c) Il percorso deve essere protetto con
adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute; d) il tecnico di cui
all’articolo 1, comma 2, è abilitato attraverso specifico percorso formativo

tenuto dagli stessi; e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza
di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione; f) Il
comitato organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza per la salute
degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un
medico veterinario ippiatra che attua altresì un’ispezione veterinaria preventiva
e certifica l’idoneità degli equidi, un’ambulanza veterinaria per equidi o di un
mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria
vetrinaria di riferimento; g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli
equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e
registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e
certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale».
3.21.Come si vede, al fine di garantire l’incolumità fisica degli animali
concorrono sia le caratteristiche strutturali degli impianti e dei luoghi destinati
allo svolgimento delle competizioni sportive, sia la necessaria predisposizione
dei presidi veterinari e medici.
3.22.E’ dunque del tutto priva di fondamento la tesi difensiva, posta a
fondamento del primo motivo di ricorso, secondo la quale la «nessuna norma
o regolamento di qualsivoglia natura impone la presenza di un veterinario
durante le gare amatoriali».
3.23.Quanto al secondo motivo, rileva innanzitutto il Collegio che in ordine
alla mancanza delle misure di sicurezza (pure oggetto di specifico motivo di
appello) l’imputato non prende posizione, prediligendo la sola questione relativa
alla presenza o meno del veterinario (e ciò senza considerare che l’ippodromo
utilizzato per lo svolgimento della gara era privo di agibilità).
3.24.Pare evidente, alla luce della normativa passata in rassegna, come
dalla assenza di un presidio veterinario, alla luce delle ragioni che l’impongono,
correttamente i giudici di merito abbiano tratto valido motivo per ritenere
potenzialmente e concretamente pericolosa la partecipazione dei cavalli alla gara
amatoriale.
3.25.Non hanno perciò pregio le argomentazioni difensive volte di fatto a
sminuire l’importanza e la rilevanza del presidio veterinario.
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certificato dagli Enti tecnico-sportivi di riferimento e inserito in apposito elenco

3.26.Non è certamente illogico trarre dalla complessiva situazione logistica e
strutturale dell’impianto e dalla mancanza stessa del presidio veterinario, la
consapevolezza, da parte dell’imputato, della partecipazione del proprio cavallo
ad una competizione non autorizzata e fonte di pericolo per il proprio animale.
3.27.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.28.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616
cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del

ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07/05/2015

procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle

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