Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42432 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42432 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pasini Luca, nato il 20 gennaio 1963
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 20 ottobre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con sentenza del 20 ottobre 2014, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 16 gennaio 2014, con la quale
l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10 ter del decreto legislativo
n. 74 del 2000, per avere omesso di versare, in qualità di legale rappresentante di
una società, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2007, per
l’importo complessivo di euro 700.051,00.

per cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, la nullità del decreto di
citazione in giudizio davanti alla Corte d’appello per violazione dell’art. 429, comma 2,
cod. proc. pen., per la mancata enunciazione del fatto in maniera chiara e precisa,
essendo stato contestato il reato come commesso in 10 novembre 2010, anziché il 27
dicembre 2008, termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta
successivo al 2007.
In secondo luogo, si rileva l’erronea applicazione della legge penale con
riferimento all’elemento soggettivo del reato, perché non si sarebbero considerate le
gravi difficoltà economiche della società dell’imputato, risalenti a 2007, che avevano
portato al fallimento della società nel 2013; con la conseguenza che l’imputato non
aveva avuto la volontà di non versare all’erario quanto dovuto.
Con un terzo motivo di doglianza, si rilevano la carenza, la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancanza dell’elemento soggettivo
del reato contestato e quanto alla determinazione della pena; determinazione che era
avvenuta in primo grado con la diminuzione di un terzo in ragione del rito abbreviato,
mai richiesto dall’imputato. Si lamenta, sotto tale ultimo profilo, che la Corte d’appello
avrebbe semplicemente corretto la motivazione della sentenza di primo grado,
interpretando in via del tutto arbitraria il ragionamento del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
3.1. – Il primo motivo di doglianza — relativo alla pretesa violazione dell’art.
429, comma 2, cod. proc. pen. sul rilievo, nel decreto di citazione a giudizio davanti
alla Corte d’appello, sarebbe stata indicata quale data del commesso reato quella del
10 novembre 2010 — è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto ritenuto
dalla difesa, il reato non è stato contestato come commesso il 10 novembre 2010,
perché tale data è indicata nell’imputazione come data dell’accertamento dello stesso.
Il reato è stato, invece, contestato come commesso entro il termine previsto per il

2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso

versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale
relativa all’esercizio 2007; termine che è quello del 27 dicembre 2008, fissato per il
versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
3.2. — Il secondo motivo di doglianza è inammissibile, perché genericamente
proposto. La difesa non ha fornito, neanche in via di mera prospettazione, specifici
elementi circa la crisi di liquidità che avrebbe afflitto la società e, soprattutto, circa il
fatto che tale crisi non fosse imputabile allo stesso imputato. Né, del resto, l’imputato

dai suoi clienti l’importo dell’Iva risultante dalle fatture emesse.
Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha richiamato i principi affermati sul
punto dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha preso le mosse dalla
considerazione che l’introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un
nuovo termine per la propria applicazione, risponde all’esigenza che l’organizzazione
economica dell’impresa per il pagamento dei tributi si articoli su base annuale. Non
può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del
soggetto attivo al momento della scadenza del termine, ove non si dimostri che la
stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte all’esigenza predetta. Né
può ovviamente escludersi, in astratto, che siano possibili casi – il cui apprezzamento
è devoluto al giudice del merito ed è, come tale, insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato – nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta
impossibilità di adempiere all’obbligazione tributaria. È tuttavia necessario che siano
assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, dovranno
investire non solo l’aspetto della non imputabilità al sostituto di imposta della crisi
economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda, ma anche la circostanza
che detta crisi non possa essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da
parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la
prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse
necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni
tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il
suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di
un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito
erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non
imputabili (ex multis, sez. 3, 8 gennaio 2014, n. 15416; sez. 3, 9 ottobre 2013, n.
5905/2014). Né il fatto che le obbligazioni tributarie siano rimaste inadempiute per
l’esigenza di adempiere prioritariamente alle obbligazioni di pagamento delle

ha prospettato di essersi trovato nella situazione di non avere effettivamente riscosso

retribuzioni dei lavoratori dipendenti è di per sé idoneo a configurare la diversa
circostanza scriminante dello stato di necessità (sez. 3, n. 15416/2014, cit.), peraltro
non invocata dalla difesa nel caso in esame.
3.3. — Il terzo motivo di impugnazione è infondato.
In relazione ai rilievi relativi alla motivazione circa l’elemento soggettivo del
reato, è sufficiente richiamare quanto appena osservato circa la genericità della
prospettazione del ricorrente. Quanto, invece, alla determinazione della pena, non vi è

rito abbreviato, pur essendosi il processo celebrato con il rito ordinario, e non abbia
indicato la pena base e la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche,
determinando la pena finale in sei mesi di reclusione. La Corte d’appello, cui la
questione era stata devoluta con un apposito motivo di gravame, ha, però,
legittimamente corretto la motivazione della sentenza di primo grado evidenziando
che, laddove il Tribunale aveva fatto menzione della riduzione della pena per il rito,
questo intendeva fare riferimento invece alla riduzione della pena per le circostanze
attenuanti generiche, così implicitamente fissando la pena base in nove mesi di
reclusione.
Si tratta

di

un’operazione pienamente consentita,

perché, ai fini

dell’individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado
dall’art. 597, comma primo, cod. proc. pen., per “punto della decisione” deve ritenersi
quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non
anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e
non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della
sentenza suscettibile di autonoma valutazione, che riguarda una specifica questione
decisa in primo grado, il giudice dell’impugnazione può pervenire allo stesso risultato
cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi
da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo
grado, senza, con ciò, violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo
dell’impugnazione (ex multis, sez. 5, 15 maggio 2014, n. 40981, rv. 261366).
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al parl.mento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

dubbio che il Tribunale si sia erroneamente riferito ad una riduzione di un terzo per il

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