Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4243 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4243 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRANCI MARCO N. IL 13/08/1955
avverso la sentenza n. 4695/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Data Udienza: 22/10/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27 settembre 2012, la Corte di appello di Firenze, 2^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca appellata da Franci Marco
con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole di ricettazione (capo A) di
carta di identità e tessera sanitaria di Dianda Angelo che ne aveva denunciato lo
smarrimento il 18.1.2008 e di falsificazione (capo B) della carta di identità, sulla
quale aveva apposto la sua effige e condannato, riconosciute le attenuanti
due anni due mesi di reclusione e seicento euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per mancanza di motivazione in merito alla quantificazione della
pena eccessiva, in relazione al valore irrisorio della carta d’ identità, circostanza che
avrebbe deovuto condurre al riconoscimento dell’ ipotesi attenuata di cui all’ art.
648 c. 2 cod. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per genericità, perché si limita a reiterare analoga
doglianza mossa con l’ appello, senza tenere conto degli argomenti addotti dalla
Corte territoriale, che ha rammentato la copiosa giurisprudenza che esclude la
concedibilità dell’ attenuante invocata, motivazione che non è stata oggetto di
critica specifica, in violazione di quanto disposto dal!’ art. 581 lett. c) e dal
successivo art. 591 cod. proc. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
generiche equivalenti alla contestata recidiva e con la continuazione, alla pena di