Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42422 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42422 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENSINI FEDERICO N. IL 28/10/1967
MAZZOTTA GIUSEPPE N. IL 27/05/1964
avverso la sentenza n. 1687/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. T- -• Rei Pc’t3C° S1 < " 1 /4Y3 che ha concluso per 1.. , {; h3 OLIA tft-éno SeNt,cs P,x m.1 t o 9-Eft Le CONT M4VE kit-ION) eE"- }2C,Fle E-S-t INTE Pea. PRZ-ScAl.aloniC) csDN) T RPtiCie4r-f E-krY) .51k tO 14i ta-to C>e-%Z e nic’LQ.e-s-i-o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

– 1

Data Udienza: 04/12/2014

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2012 il Tribunale di Pistoia riconosceva Sgrilli Nadia,
Mazzotta Giuseppe e Gensini Federico colpevoli del reato di cui agli artt. 81, 110, 44 lett. c DPR
380/81 per avere la Sgrilli, in qualità di proprietaria del terreno sito nel Comune di Pistoia, località
Germinaia, classificato come zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico, e titolare di un
permesso di costruire rilasciato da detto Comune in data 21.9.06, il Mazzotta, quale tecnico

direttore dei lavori, ed il Gensini, quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, realizzato, in totale
difformità dal permesso di costruire che assentiva la costruzione di un annesso agricolo di m. 4 x
2,50 di altezza, la costruzione di un nuovo fabbricato di m. 10,70 per m. 13,10 con altezza interna
di m 2,70 parzialmente seminterrato, con porzione emergente rispetto all’originario piano di
campagna, con base in cemento e 4 pareti perimetrali in blocchi di cemento (capo A); del reato di
cui agli artt.94 e 95 DPR 380/81 per avere, nelle suddette qualità e nella realizzazione dell’opera
sopra descritta in area sottoposta a vincolo sismico, omesso di acquisire l’autorizzazione antisismica
del Genio Civile regionale (capo B); del reato di cui all’artt. 181 co. 1 bis lett. a d.lvo 42/2004 per
avere, sempre nelle suddette qualità e nella realizzazione delle opere già indicate, operato in totale
difformità dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Sopraintendenza in data 13.6.01 (capo
C); la sola Sgrilli del reato di cui all’art. 181 co 1 lett. a d.lvo 42/04 in relazione alla posa in opera
di un cancello in ferro; il solo Mazzotta dell’art. 44 cit. DPR per non aver rispettato l’ordinanza di
sospensione dei lavori del 9.10.08, in relazione ai lavori suindicati (capo D). Dichiarava, quindi,
estinti tutti i reati posti a carico della Sgrilli per intervenuta morte del reo e, ritenuta la
continuazione, condannava il Mazzotta alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed il Gensini
alla pena di un anno ed un mese di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e
della non menzione.
Proposto appello, la Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado.

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Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati adelueettele attutuao
le seguenti doglianze:
Gensini
1) Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla partecipazione della sua
impresa alla realizzazione delle opere abusive.
Assume la difesa la rilevanza ai fini di tale accertamento, del dato, non considerato dalla Corte di
Appello, che né il Gensini nè i suoi collaboratori siano mai stati trovati sul cantiere per compiere le
opere abusive né siano stati rinvenuti automezzi ed altri attrezzi appartenenti alla sua impresa,
1

.
essendo risultati i mezzi presenti sul posto intestati alla committente Sgrilli ed alla Germinaia di
Ricciarelli Roberta s.a.s e a Gensini Mario. Circostanza, quest’ultima, costituente, secondo la
difesa, un indizio della riconducibilità delle opere abusive alla società FEDE G srl i cui soci sono
appunto la Germinaia s.a.s. di Ricciarelli Roberta e Gensini Mario, la prima erroneamente ritenuta
dagli agenti verbalizzanti nuora dell’imputato, che invece non ha figli, per cui anche sotto questo
aspetto si deduce la contraddittorietà della motivazione.
La difesa denuncia l’illogicità della motivazione anche perché la Corte di Appello, pur avendo dato

atto, al pari del primo giudice, che, in occasione della notifica dell’ordinanza di sospensione dei
lavori al direttore dei lavori, fu consegnato da quest’ultimo all’agente della Polizia Municipale
incaricato il durc della s.r.l. Fede G, non ne trae le dovute conclusioni in termini di dimostrazione
che era questa e non la ditta individuale del Gensini, l’impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori.
In definitiva la difesa del Gensini denuncia la mancanza di motivazione da parte dei giudici di
merito con riguardo alla dimostrazione dell’esecuzione da parte del predetto delle opere abusive.
Mazzotta
1) Erronea applicazione della legge penale per insussistenza dei reati contestati ed in particolare del
delitto di cui all’art. 181 co. 1 bis perché non è configurabile il dolo eventuale nei termini delineati
dal giudice di appello.
In particolare, a detta della difesa, la Corte di Appello ha ritenuto sussistente la responsabilità del
Mazzotta per il suddetto reato a titolo di dolo eventuale per consapevole omessa vigilanza: tuttavia,
trattandosi di delitto, l’attribuzione di responsabilità in capo al direttore dei lavori non può fondarsi
sulla sola circostanza che lo stesso dovendo controllare debba rispondere dei reati commessi
dolosamente dall’imputato esecutore.
2) Erronea applicazione della legge penale per insussistenza del reato di cui all’art. 44 in relazione
all’art. 40 DPR n. 380/01 in quanto la norma incriminatrice non punisce il fatto accertato.
Secondo la difesa il reato contestato è un reato omissivo: l’omissione di cui all’art. 40 DPR
380/20001, però, riguarda il mancato impedimento di attività edilizie abusive. Orbene siffatta
ipotesi non ricorre nel caso di specie ove il Mazzotta non ha impedito al Gensini una operazione di
mero interramento di lavori edili abusivi già accertati ed in relazione ai quali era appena pervenuto
un ordine di sospensione.
Ritenuto in diritto

I ricorsi sono entrambi finalizzati a ribadire l’estraneità del Gensini e del Mazzotta rispetto alla
realizzazione dei lavori edili commissionati dalla Sgrilli, deceduta poi nelle more del processo.
2

Per quanto riguarda il Gensini, giustamente la Corte di Appello, ha ritenuta priva di pregio la tesi
della difesa, in base alla quale la ditta di Arredamenti Gensini Federico era già cessata al momento
dei lavori, in quanto sia dalla deposizione del teste Bartolini sia dalla visura camerale risulta che la
stessa operasse ancora alla data del 17 dicembre 2007. Inoltre la ditta FEDE G srl, che a detta del
ricorrente, sarebbe succeduta alla Arredamenti Gensini è comunque riconducibile all’imputato
dovendosi ritenere che “Fede G” stia appunto per Federico Gensini.

direzione dei lavori ha l’obbligo di sopraintendere in maniera continuativa all’esecuzione delle
opere e, quindi, risponde nei casi di irregolare vigilanza e conseguente realizzazione di manufatti
abusivi. Tale responsabilità viene meno solo nel caso in cui il direttore dei lavori receda dalla
direzione appena avuta conoscenza dell’abuso (ex pluris Cass. Sez. III, n. 14504/2009). Ipotesi
quest’ultima non verificatisi nel caso di specie in quanto il Mazzotta svolse l’attività di direzione
anche dopo l’accertamento degli abusi come dimostrato da alcuni atti a sua firma successivi, a
cominciare dalla richiesta di accertamento di conformità in sanatoria del 2009.
Tanto premesso entrambi i ricorsi risultano infondati. Occorre dare atto, però, che nelle more del
processo le ipotesi contravvenzionali di cui ai capi A), B), D) si sono prescritte. Tenuto conto dei
periodi di sospensione la suddetta prescrizione è intervenuta in data 7 ottobre 2013.
Dunque la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo a tali ipotesi estinte
per prescrizione mentre con riguardo al delitto residuo la pena va rideterminata in anni uno di
reclusione per ciascuno dei ricorrenti. Nel resto i ricorsi vanno rigettati perché infondati.
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,

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati contravvenzionali estinti per
prescrizione e determina la pena per il residuo delitto in anni uno di reclusione per ciascuno dei
ricorrenti. Rigetta i ricorsi nel resto. kv.rat»do_

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Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2014.

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