Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42421 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 42421 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTISTI PAOLO N. IL 20/06/1952
avverso la sentenza n. 445/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
18/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5 2 (2-AoCe:Sco 5,4ciA hro
che ha concluso per t kGerb0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. co 4..Z. -7-52t2.0,0ce–00

shESA

Data Udienza: 04/12/2014

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 8 marzo 2011 il Tribunale di Pesaro dichiarava Battisti Paolo
colpevole del reato di cui agli artt. 146 e 181co. 1 e 1 bis d.lvo 42/04 in relazione all’art. 136, 142
co. 1 lett. f del decreto stesso, per avere, nella qualità di proprietario dell’immobile, realizzato le
opere edilizie descritte nel capo di imputazione A) in assenza della prescritta autorizzazione, su area
soggetta a vincolo paesaggistico ambientale di cui all’ari 136, area ricompresa nel parco naturale

regionale di Monte San Bartolo (capo B). Condannava lo stesso alla pena di anni uno di reclusione
con ordine di demolizione del manufatto.
Il Tribunale dichiarava, invece,

4 non doversi procedere in ordine all’imputazione di realizzazione

delle opere abusive di cui al capo A) relativamente alla scalinata in cemento ed al riempimento e
livellamento di area sottostante ai pini, sul lato destro del viale sistemato con riporto di terreno, per
estinzione del reato a seguito di accertamento di conformità. Infine assolveva l’imputato dalle
residue contravvenzioni edilizie contestate ai capi A) e B) nonché dal reato di violazione dei sigilli
di cui al capo C) perché insufficiente la prova che il fatto sussista.
Proposto appello, la Corte di Appello di Ancona confermava in toto la sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti
motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale con riguardo alla scala per la quale è intervenuta la
condanna per il reato paesaggistico, per essere stata realizzata in area ricompresa nel parco naturale
regionale di Monte San Bartolo, ai sensi dell’art. 142 co 1 lett f dlvo 42/2004.
In particolare, rileva il ricorrente, che detta opera non ricade nell’ipotesi prevista dall’art. 181 co. 1
bis lett. b in quanto non raggiunge nessuna delle soglie di consistenza della costruzione ivi indicate.
Trattasi, invece, secondo la difesa, di opera riconducile al co. 1 dell’art. 181, ovvero di opera
eseguita su area paesaggistica, il parco naturale regionale di Monte San Bartolo, rientrante nella
previsione delle aree tutelate per legge di cui all’art. 142 dello stesso decreto.
Posto tale inquadramento, ritiene il ricorrente che per la realizzazione del manufatto in questione,
trattandosi di area paesaggistica protetta ai sensi della citata norma, occorreva il previo rilascio
dell’autorizzazione ambientale; tuttavia è intervenuto successivamente, ai sensi dell’art. 181 n. 1 ter
l’accertamento di compatibilità paesaggistica, che altro non è che una sorta di rilascio posteriore
dell’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell’opera.
Lamenta il ricorrente l’errore in cui è incorsa la Corte di Appello in sede di applicazione della
legge, nell’escludere la rilevanza di tale accertamento di compatibilità, pur avendo per oggetto
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lavori non ricadenti nella previsione del co. 1 bis dell’art. 181. Difatti, successivamente ai lavori, il
Comune di Pesaro non ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria, come erroneamente
ritengono i secondi giudici, bensì proprio l’autorizzazione paesaggistica sotto forma di
accertamento di compatibilità paesaggistica. Di conseguenza, in ossequio all’art. 181 co. 1 ter,
l’accertamento della compatibilità paesaggistica determina il venir meno del reato previsto dal
comma primo del medesimo articolo, che deve dichiararsi estinto.
3) Violazione di legge con riguardo all’art. 649 c.p.p. stante l’improcedibilità dell’azione penale per

precedente giudicato sul medesimo fatto storico (ne bis in idem).
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato paesaggistico di cui all’art. 181 co. 1 bis d.lvo 42/04
contestato al capo B) per aver il Battisti realizzato una scalinata in area sottoposta a tutela
paesaggistico ambientale di cui all’art. 136, compresa nel parco naturale regionale di Monte San
Bartolo ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto. Nel contempo lo stesso manufatto ha dato
luogo alla contestazione, al capo A), del reato edilizio di cui all’art. 44 co. 1 lett. c DPR 380/81, in
ordine al quale è stato dichiarato dal primo giudice non doversi procedere per intervenuto
accertamento di conformità.
Sennonché, rileva la difesa, il fatto che ha dato luogo al reato ambientale del capo B) è stato
contestato in fatto e diritto anche al capo A) unitamente al reato edilizio, pur trattandosi delle stesse
violazioni indicate nel capo B), enunciando, al capo A) che le opere sono state eseguite su area
soggetta a vincolo paesaggistico ambientale, quale area ricompresa nel parco naturale regionale di
Monte San Bartolo ai sensi dell’art. 142 stesso decreto.
Dunque, secondo la difesa, il reato ex art. 181 d.lvo 42/2004 risulta contestato due volte, sia al capo
A) sia al capo B) e, poiché è stata emessa pronuncia di proscioglimento per il capo A), l’intervenuto
giudicato sul punto rende improcedibile, per il principio del ne bis in idem, l’azione penale per lo
stesso fatto, realizzazione di una scala, contestato al capo A) in relazione alle stesse norme (dlvo
42/04) per le quali è stato contestato al capo B).
3) Violazione della correlazione fra accusa e sentenza. Rileva la difesa che mentre nel capo B) è
stata contestata la violazione dell’art. 181 co. 1 divo 42/04, il Battisti è stato ritenuto colpevole del
reato di cui all’art. 181 co. 1 bis del citato decreto.
4) Prescrizione del reato paesaggistico dovendosi far decorrere il termine dalla data più favorevole
del 24.1.07 e non dal 23.5.07. A detta della difesa dall’istruttoria è emerso che la realizzazione della
scala è avvenuta tra il 27.01.2006 — data di restituzione al Battisti dell’immobile dopo un precedente
sequestro — ed il 23.05.2007 — data del nuovo sequestro in occasione del quale la scala è stata
fotografata. Orbene, in assenza di prova circa il momento preciso della realizzazione della suddetta
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opera, in ossequio al principio del favor rei si deve prediligere quale momento consumativo la data
più remota fra quelle compatibili con l’accusa (cioè il 27.01.2006).
Dunque, secondo l’assunto della difesa, anche tenendo conto della sospensione di 28 giorni per
impedimento del difensore, il reato in esame si sarebbe prescritto in data 23 agosto 2013.

Ritenuto in diritto

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero la Corte di Appello non ha confuso il
rilasciato permesso di costruire in sanatoria con l’accertamento di compatibilità paesaggistica che
va a sostituire l’autorizzazione ambientale non richiesta prima dei lavori. La Corte territoriale,
infatti, ha dato atto che vi è stato un accertamento di compatibilità paesaggistica successivo ma ha
ritenuto che lo stesso non determini l’estinzione del reato per le stesse ragioni già esplicitate dal
giudice di prime cure: ai sensi dell’alt 181 ter, l’accertamento di compatibilità paesaggistica
esclude il reato di cui al comma 1 ma non il delitto di cui al comma 1 bis dell’art. 181, che ricorre
nel caso di specie e che è stato contestato.
Difatti, poiché il DM 13.1.54, richiamato nel capo A), ha dichiarato l’area di Monte San Bartolo di
notevole interesse pubblico e tale area è stata successivamenteeuinserita
nel parco naturale di Monte
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San Bartolo, la realizzazione della scalinata integra il reato di lt all’art. 181 co. 1 bis e non l’ipotesi
di cui all’art. 181 co. 1, trattandosi di area dichiarata di notevole interesse pubblico costituente al
tempo stesso parco naturale.
Al pari manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo. Difatti nel capo A) viene
contestato solo il reato edilizio con l’indicazione della relativa norma incriminatrice: art. 44 lett. c
DPR 380/81; vengono, si, indicati anche gli art. 136 e 142 d.lvo 42/04 ma non come contestazione,
bensì solo per precisare la fonte normativa del vincolo paesaggistico dell’area in cui è stata
realizzato il manufatto in assenza di titolo autorizzatorio, oggetto della contestazione di cui al capo
A). A ben vedere i due capi di imputazione non sono sovrapponibili: solo nel capo B), infatti, è
indicato l’art. 181 co. 1 bis D.lvo 44/2004, che punisce il reato ambientale, e non anche nel capo A).
Anche il motivo inerente la presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e pronuncia
appare manifestamente infondato in quanto al capo B) sono contestate sia l’ipotesi di cui al co. 1 sia
quella di cui al co. 1 bis D.lvo 42/04.
Infine risulta infondato anche il motivo inerente l’intervenuta prescrizione. Difatti, come
correttamente affermato dalla Corte di Appello, la costruzione in assenza di apposito permesso e la
realizzazione di opere che alterano il vincolo paesaggistico sono reati permanenti nel senso che la
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consumazione si protrae sino al compimento dell’opera ovvero fino al momento in cui si verifica un
evento impeditivo della prosecuzione dell’opera stessa.
Orbene nel caso di specie tale evento va individuato nella sentenza di primo grado o, ancora prima,
nel sequestro dell’opera che determina ex se la cessazione della condotta criminosa. L’eventuale
successiva prosecuzione dei lavori, quindi, dà luogo ad una nuova violazione (Cass. Sez. III n.
7286/1994).

l’attività abusiva è proseguita fino al 16 ottobre 2007, la scala era già completata in tale occasione
come dimostrato dalle fotografie eseguite durante il sequestro stesso.
Di conseguenza, prendendo come riferimento il 23 maggio 2007 come momento dal quale far
decorrere il termine di prescrizione, coincidente con l’ultimazione lavori, il reato non si era ancora
prescritto al momento della sentenza di appello.
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che alla somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
che alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2014.

Dunque nell’ipotesi in esame il primo sequestro è avvenuto il 23 Maggio 2007, ed anche se

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