Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4242 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4242 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEGLI ESPOSTI FRANCO N. IL 14/04/1959
avverso la sentenza n. 4235/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 luglio 2012, la Corte di appello di Firenze, 2″ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia appellata dall’
imputato Degli Esposti Franco, riconosciuta l’ attenuante di cui al capoverso dell’
art. 648 cod. pen., riduceva la pena a sei mesi di reclusione e seicento euro di
multa; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale l’ imputato era
stato dichiarato colpevole di ricettazione di assegno bancario tratto su conto

furto avvenuto il 10.9.2002 in danno di Biagioni Giacomo.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– manifesta illogicità della motivazione, per non avere tenuto conto che l’ imputato
aveva negoziato il titolo presso una ditta dove era ben conosciuto;;

erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’ art. 157 e 648 cod.

pen. perché essendo stato ritenuto il secondo comma di tale ultima norma, doveva
essere dichiarata la prescrizione del reato, maturata comunque nel settembre 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo ricorso è inammissibile per genericità, perché si limita a reiterare
analoga doglianza mossa con l’ appello, senza tenere conto degli argomenti addotti
dalla Corte territoriale, che ha rammentato la testimonianza del legale
rappresentante della ditta dove l’ assegno era stato consegnato in pagamento
(Bellocchi Simona) la quale aveva escluso la conoscenza dell’ imputato ed aveva
aggiunto che i ponteggi noleggiati non erano stati restituiti e che vi erano state
difficoltà per rintracciare Degli Esposti.
2. In conseguenza è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.
L’ attuale formulazione dell’ art. 157 cod. pen, esclude che nel calcolo della pena ai
fini della prescrizione debba tenersi conto delle attenuanti, anche di quelle ad
effetto speciale. È pacifico che il capoverso dell’ art. 648 cod. pen. non costituisce
ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza attenuante (ex plurimis Cass. Sez. 2,
10.1.2013 n. 4032).
Ma al ricorrente è stata contestata e ritenuta (sebbene considerata subvalente) la
recidiva specifica infraquinquennale, aggravante ad effetto speciale (anche secondo
la formulazione dell’ art. 99 cod. pen. vigente all’ epoca della commissione del
reato), della quale, secondo quanto disposto dall’ art. 157 cit. (cioè antecedente la
modifica del 2005), deve tenersi conto, sicché il massimo della pena, pari a dodici
anni, determina che la prescrizione ordinaria è della stessa durata, da aumentarsi di
due terzi per l’ interruzione a norma dell’ attuale formulazione dell’ art. 161 c. 2
cod. pen., con massimo complessivo pari a venti anni.

corrente della Banca di Pistoia Credito Cooperativo filiale di Frizzano compendio di

Ne consegue che più favorevole è la disciplina dell’ art. 157 cod. pen. vigente all’
epoca di commissione del reato secondo la quale, nel concorso fra circostanze
attenuanti ed aggravanti, deve tenersi conto del giudizio di valenza. La prescrizione
tuttavia non è ancora maturata perché pari a dieci anni (il massimo della pena
essendo di sei anni), con aumento della metà per l’ interruzione (secondo quanto
stabilito dalla formulazione antecedente) e quindi complessivamente pari a quindici
anni.

in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA