Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42413 del 01/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42413 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUERIO SANTARSIERO PAOLO N. IL 29/06/1982
TAORMINA GIUSEPPE N. IL 13/02/1993
LIGUORI FRANCESCO N. IL 27/01/1990
avverso la sentenza n. 2158/2013 GIP TRIBUNALE di PARMA, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/07/2014

Gli imputati ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe
lamentano con separati atti fra loro sostanzialmente sovrapponibili:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato in
modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione
dell’art. 129 cpp.
– il vizio di carenza di motivazione perchè il giudice non avrebbe reso una
motivazione adeguata in relazione alla sussistenza di elementi di prova del fatto
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Nessuno dei ricorrenti indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti
previsti dall’art. 581 I^ comma lett. c) cod. proc. pen.
Va inoltre aggiunto che:
1) “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex
art. 129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
2) A ciò deve aggiungersi che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444
cpp, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporto che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo di imputazione) con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129
cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti dell ‘art. 27
Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n. 34494 in Ced. Cass. Rv. 234824].
IN ordine al denunciato vizio di motivazione va inoltre osservato che
3) La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio
giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra
parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato, e, una volta
che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e,
quindi, anche al p.m. – prospettare questioni e sollevare censure con
riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua
soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze,
all’entità e modalità di applicazione della pena; in tale ambito, l’obbligo di
motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto fra le parti. [Cass. pan., sez. VI, 3.11.1998. Gasparini]
Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di €
2.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle am
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