Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42412 del 25/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 42412 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Mark Marco, nato a Brescia il 01/01/1985

avverso l’ordinanza emessa il 09/10/2014 dal Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava il
25/06/2013 una istanza presentata ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di
Marco Mark; il richiedente aveva sollecitato il riconoscimento della continuazione
tra più reati per i quali egli era stato separatamente condannato, ma il giudice di

Data Udienza: 25/05/2015

,

merito aveva al contrario ritenuto che quelle condotte non fossero espressive di
un medesimo disegno criminoso, rappresentando piuttosto la dimostrazione di
un consolidato stile di vita del prevenuto, proclive alla commissione di reati
contro il patrimonio con caratteri di serialità e professionalità.
Su ricorso per cassazione avanzato dal difensore del condannato, la Prima
Sezione di questa Corte annullava il predetto provvedimento, rilevando – con
sentenza n. 18186 del 21/02/2014 – che «i reati giudicati con le sentenze
ricomprese nel provvedimento di cumulo e di esecuzione di pene concorrenti

richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, sono costituiti da una
serie di rapine (e reati connessi) commessi dal ricorrente, con modalità similari,
in danno di farmacie (o parafarmacie o negozi di articoli sanitari) in un arco
temporale assai ristretto e ravvicinato, spesso in immediata successione tra loro
o a pochi giorni di distanza l’una dall’altra: in particolare, tre rapine sono state
commesse nel mese di agosto 2010 e cinque nel mese di settembre 2010,
mentre altre due risalgono al mese di maggio del 2009. Anche i reati giudicati
con la sentenza oggetto dell’ordine di esecuzione emesso il 13/03/2013 dal
Procuratore della Repubblica di Brescia comprendono (oltre ad altri reati
connessi) quattro rapine ai danni di altrettante farmacie, commesse tutte nel
mese di settembre 2010 e già unificate tra loro ex art. 81 cpv. cod. pen. dal
giudice della cognizione. La motivazione con la quale l’ordinanza impugnata ha
rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. risulta pertanto manifestamente
illogica e meramente assertiva, avendo sostanzialmente omesso di prendere in
esame i plurimi indici, risultanti dalle sentenze allegate dal condannato, la cui
ricorrenza – anche solo parziale – è stata ritenuta significativa dalla
giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante, al fine di valutare se
le singole violazioni possano essere state commesse nell’esecuzione di un
medesimo disegno criminoso, indici che sono costituiti dalla contiguità
temporale, dalla tipologia similare dei reati, dalla loro sistematicità, dall’identità
di natura dei beni tutelati, dalla causale e dalle modalità della condotta, dalle
circostanze di tempo e di luogo […]. Nel caso di specie, la motivazione con la
quale il provvedimento impugnato ha denegato l’applicazione della disciplina del
reato continuato è tanto più illogica e contraddittoria in quanto dallo stesso testo
delle sentenze allegate dal ricorrente emergeva che il vincolo della continuazione
era già stato riconosciuto in sede di cognizione tra reati che si collocano (come le
quattro rapine giudicate con la sentenza in data 23/02/2012 del Tribunale di
Brescia, commesse nell’arco di 13 giorni compreso tra il 16 e il 28 settembre
2010) in un ambito temporale all’interno del quale ricade la commissione di
buona parte delle altre, analoghe, rapine giudicate separatamente con le

emesso il 06/08/2012 dal Procuratore della Repubblica di Rimini, oggetto della

sentenze incluse nel provvedimento di cumulo del 06/08/2012 del Pubblico
Ministero di Rimini».
Ne derivava il rinvio allo stesso Tribunale, per nuovo esame nei limiti appena
evidenziati.

3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell’esecuzione accoglieva
l’istanza di riconoscimento della continuazione.

Premesso che, in ragione del

numero elevato degli episodi addebitati al Mark nelle varie pronunce, si rendeva

indicare specificamente l’aumento di pena correlato a ciascun reato satellite», il
computo veniva sviluppato come segue: «ritenuta più grave in astratto […] la
rapina di cui alla sentenza 11/05/2012 della Corte di appello di Bologna – anni 6
e mesi 9 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, già comprensiva dell’aumento
per la recidiva […], ridotta di un terzo per la diminuente del rito abbreviato – ed
effettuato lo scorporo dei reati […] tutti giudicati ex art. 438 e segg. cod. proc.
pen. […], ritiene il collegio di poter quantificare l’aumento di pena per la
continuazione in anni 12 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, da ridursi ad
anni 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa».

La pena complessiva era

conseguentemente indicata in anni 12, mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di
multa.

4. Avverso l’ordinanza richiamata da ultimo propone nuovamente ricorso il
difensore del Mark, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt.
81, 132, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
La difesa censura la decisione del Tribunale di non specificare la misura di
ogni autonomo aumento, per effetto del cumulo giuridico, per ciascuno dei
ritenuti reati-satellite: specificazione che sarebbe stata invece doverosa, come
richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, «considerata peraltro la
notevolissima entità dell’aumento apportato sulla pena base, e ciò al fine di
permettere la verifica del corretto esercizio del potere discrezionale affidato al
Tribunale nella dosimetria della pena secondo i criteri previsti dall’art. 133 cod.
pen.». Inoltre, ad avviso del difensore del condannato la motivazione
dell’ordinanza

de qua

si caratterizzerebbe per manifesta illogicità e

contraddittorietà in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, «per
avere, dapprima, argomentato della necessità di contenere la pena per via della
maggiore afflittività che essa progressivamente assume durante l’espiazione di
lunghi periodi di carcerazione e, poi, in aperto e stridente contrasto con tale
condivisibile premessa, determinato l’aumento di pena per i reati in
continuazione nell’elevatissima misura di anni 12 di reclusione ed euro 6.000,00

3

opportuno «effettuare il calcolo in termini cumulativi, senza la necessità di

di multa (prima della riduzione di un terzo per i riti premiali prescelti), e cioè in
estensione prossima al triplo della pena riportata dal condannato per la
violazione considerata più grave, massimo aumento consentito dalla regola
dell’art. 81 cod. pen.)».

CONSIDERATO IN DIRITTO

dal P.g. presso questa Corte, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Brescia.
In linea generale, «il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della
continuazione, è vincolato al giudicato solo per l’individuazione del reato più
grave e la misura della pena per esso stabilita, mentre può rideterminare gli
aumenti di pena per i reati-satellite» (Cass., Sez. I, n. 46905 del 10/11/2009,
Castorina, Rv 245684); gli aumenti, tuttavia, debbono essere oggetto di
quantificazione specifica, essendosi parimenti affermato – con orientamento
interpretativo assolutamente costante – che «il giudice dell’esecuzione che
debba procedere alla rideternninazione della pena per la continuazione tra reati
separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già
unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati
che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello
più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo
dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite,
compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo
computo» (Cass., Sez. V, n. 8436 del 27/09/2013, Romano, Rv 259030; nello
stesso senso, v. anche Cass., Sez. I, n. 38244 del 13/10/2010, Conte).
L’esigenza di una analitica determinazione dei singoli aumenti, peraltro,
appare ancor più evidente laddove – come nel caso di specie – l’entità
complessiva del computo ex art. 81 cpv. cod. pen. risulti obiettivamente elevata:
è ancora la giurisprudenza di questa Corte, infatti, a rilevare che, «nel procedere
alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente
giudicati, il giudice dell’esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione
dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti
in sede di cognizione per i reati satellite» (Cass., Sez. I, n. 32870 del
10/06/2013, Sardo, Rv 257000).
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

4

Il ricorso merita accoglimento e, conformemente alle conclusioni rassegnate

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo
esame.

Così deciso il 25/05/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA