Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42411 del 01/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42411 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DANESI LUIGI N. IL 29/10/1984
avverso la sentenza n. 616/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 01/07/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è manifestamente infondato, deducendo questioni di merito
prospettando una diversa ricostruzione in fatto (incidente sulla sussistenza del
reato) che non può essere preso in considerazione in sede di legittimità,
dovendosi ribadire in questa sede che:
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett.
c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano
censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le
motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi
termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 2401091
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1.7.2014
L’imputato DANESI Luigi, personalmente ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
Si) Erronea applicazione dell’articolo 641 codice penale e vizio di mancanza o
manifesta illogicità delta motivazione. Il ricorrente sostiene che manca la prova
dell’elemento psicologico del reato perché lo stato di insolvenza poteva essere
qualificato come sopraggiunto posto che il ricorrente funziona solo
l’intermediario che l’acquirente (persona offesa) il venditore non potendo avere
idea che quest’ultimo non avesse nella sua disponibilità alla merce oggetto
dell’obbligazione.