Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4241 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4241 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRE’ PIETRO N. IL 30/08/1963
avverso la sentenza n. 726/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6 luglio 2012, la Corte di appello di Firenze, 1^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Prato appellata
dall’ imputato Giuffrè Pietro, ritenuta la continuazione con il reato giudicato dal
Tribunale di Firenze in data 26.6.2011, aumentava la pena inflitta con la suddetta
sentenza di un anno sei mesi di reclusione e quattrocento euro di multa così
determinando la pena complessiva in sette anni di reclusione ed € 1.400 di multa;

dichiarato colpevole di rapina aggravata (in concorso con Alinari Nadia per la quale
si procede separatamente) ai danni di agenzia della Banca del Mugello perché
commessa in più persone riunite, agendo egli travisato dal casco e con l’ esibizione
di un trincetto nonché la minaccia di far saltare tutto nel mentre teneva in mano un
oggetto (capo A); di porto senza giustificato motivo di strumento atto ad offendere
(capo B); di tentata rapina aggravata ai danni della Cariparma agenzia di Via
Valentini di Prato.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– manifesta illogicità della motivazione, per assenza di giustificazione in punto di
responsabilità;
– erronea applicazione della legge penale, per avere il Collegio fiorentino ritenuto
pienamente comprovata la fattispecie ascritta pur avendo “il dato istruttorio
palesato una condotta attuata da Giuffrè certamente non militante per ritenere
esistente in capo al ridetto la piena consapevolezza in ordine alla perpetrazione
della fattispecie di rapina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché propone questioni precluse in quanto non erano
state oggetto di deduzione con l’ appello, con il quale si era censurata soltanto l’
eccessività della pena che, in udienza, si era chiesto di quantificare in aumento con
quella inflitta con precedente giudicato. A norma dell’ art. 597 c. 1 cod. proc. pen.
la cognizione del giudice dell’ appello è limitata ai punti della decisione ai quali si
riferiscono i motivi proposti con il gravame, con conseguente preclusione delle
questioni non devolute.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.

confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale Giuffrè era stato

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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