Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42401 del 17/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 42401 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

MILLAS Manolito, nato a Piove di Sacco il 16/05/1980
FULLE Diego, nato a Legnago il 18/10/1974

avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice di appello

de

libertate;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.
Enrico Delehaye, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito, altresì, l’avv. Taschin Danilo, che, nell’interesse dei ricorrenti, ne ha
chiesto, invece, l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 agosto 2014 il Gip del Tribunale di Padova applicava a
Millas Manolito e Fulle Diego la misura della custodia cautelare in carcere, siccome
indagati del reato di cui agli artt. 110, 582, 583 e 585 in danno di Tolese Daniele, al

Data Udienza: 17/03/2015

quale avevano cagionato lesioni gravi, segnatamente un trauma cranico severo con
prognosi riservata, a seguito di caduta a terra, al punto da metterne in pericolo la
sopravvivenza.

2. Con ordinanza del 30 ottobre 2014 il Gip revocava la misura della custodia
cautelare, a seguito del mancato riconoscimento dei ricorrenti da parte di di un
testimone.

provvedimento impugnato, ripristinando la custodia in carcere nei confronti degli
indagati.
Avverso l’anzidetta pronuncia, il difensore degli stessi, avv. Danilo Taschin ha
proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e manifesta illogicità di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Con il secondo motivo si deduce insussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Ed invero, quanto alla prima censura, riguardante la persistenza del quadro
gravemente indiziario a carico degli indagati, il giudice a quo ha spiegato,
compiutamente, le ragioni per le quali l’apprezzamento del Gip, oltreché
intrinsecamente contraddittorio, era anche erroneo. Al riguardo, ha indicato i motivi
per i quali, fermo restando il quadro indiziario inizialmente delineato, il mancato
riconoscimento del teste non era capace di scalfire la tenuta complessiva di quel
compendio accusatorio. Trattasi, in tutta evidenza, di apprezzamento squisitamente
di merito, che, siccome adeguatamente giustificato, non è sindacabile in questa
sede di legittimità.
Insindacabile, ancora una volta a fronte di motivazione adeguata e
pertinente, è il giudizio di persistenza delle esigenze cautelari, motivatamente
ravvisate nella possibile recidiva e nel rischio di inquinamento probatorio, alla
stregua di puntuali risultanze investigative.

2. Al rigetto, conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

2

3. Pronunciando sull’appello proposto dal Pm il Tribunale di Venezia riformava il

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso il 17/03/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA