Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42392 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42392 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIMMAUDO CHIARA N. IL 02/11/1952
avverso la sentenza n. 4624/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/05/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per la ricorrente, l’avv. Alessandro ANTICHI ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, in data 11 dicembre 2013, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il reato di molestie
contestato a Chiara RAMMAUDO e ha confermato la sua affermazione di responsabilità per il

conseguenza rideterminando la pena inflitta.
Con la sentenza di primo grado l’imputata era stata condannata anche al risarcimento dei
danni e al rimborso delle spese in favore della parte civile.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, Chiara RAMMAUDO ha proposto ricorso affidato ai
seguenti tre motivi:
2.a. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di
cui all’art. 660 cod. pen. e con riferimento alle statuizioni civili.
Erroneamente, secondo la ricorrente, i giudici di merito avevano qualificato come “molestie” le
numerose richieste di intervento rivolte alla locale stazione dei carabinieri e l’uso (peraltro
consigliato dagli stessi carabinieri) di una videocamera al fine di documentare il sospetto “via
vai” denunziato dall’imputata nei pressi della propria abitazione.
Peraltro non sarebbe sussistente, secondo la ricorrente, il requisito della condotta commessa
“in un luogo pubblico o aperto al pubblico”, perché i fatti sono accaduti nell’abitazione della
ricorrente o in quella della Carrara.
2.b.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di

responsabilità per il reato di lesioni.
La ricorrente si duole della mancata applicazione degli artt. 52 e 59 cod. pen., sostenendo che
la corretta ricostruzione dei fatti comporterebbe la configurabilità nella sua condotta della
legittima difesa o comunque l’esimente putativa di cui all’art. 59 cod. pen.
2.c.

Violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti

generiche.
La ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale ha giustificato il diniego delle
attenuanti generiche solo in considerazione del suo comportamento processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei limitati termini qui di seguito indicati.
1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso, giacché sono finalizzati ad una
inammissibile rilettura dei fatti come ricostruiti dai giudici di merito.
A questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla
luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla
legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di
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reato di lesioni in danno di Silvana Carrara (fatti commessi in data 17 marzo 2007), di

cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di
merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza,
illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento
impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati; è perciò possibile ora
valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella
motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la
valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di
atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare

Più approfonditamente, si è affermato che la specificità dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni
connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle
regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l’utilizzazione del vizio di violazione di
legge di cui al citato articolo, lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è
ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai
limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione
non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano
l’analisi di determinati, specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv.
253567).
Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi proposti dalla ricorrente in relazione alla
responsabilità per entrambi i reati a lei ascritti si limitano a censurare la sentenza impugnata,
che avrebbe ritenuto sulla base di erronea valutazione delle risultanze processuali sussistente
la sua responsabilità sia per i fatti di molestie che per quello di lesioni.
In sede di legittimità non è consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze
processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di cassazione può trarre
valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel
provvedimento impugnato. Solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e
sulle fonti indiziarle contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo
del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica,
oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv.
241214, Ciavarella).
L’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia
congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza. La Corte territoriale ha risposto
specificamente a tutte le censure della ricorrente in ordine alla ricostruzione dei fatti, con
argomenti in relazione ai quali non si ravvisano vizi di “travisamento delle prove”.
Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato in punto di
responsabilità quella di primo grado, sicché vanno ricordati i principi secondo i quali, in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a
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la correttezza della motivazione.

una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv.
258438).
Va giusto precisato in ordine al profilo contestato dalla ricorrente in relazione alla fattispecie di
cui all’art. 660 cod. pen., che, ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle

momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati
requisiti. Ne consegue che devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l’androne di un
palazzo e la scala comune a più abitazioni. (Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, Leonini, Rv.
244301)
Nel caso in esame e secondo la ricostruzione dei fatti evincibile dalle sentenze dei giudici di
merito, l’imputata ha morbosamente controllato, effettuando anche videoriprese, quanto
avveniva nell’abitazione delle persone offese e nelle aree circostanti quest’ultima.
Inoltre, in ordine alle censure relative alla affermazione di responsabilità per il reato di lesioni,
si rileva che non risultano proposte specificatamente con l’atto di appello le questioni in ordine
alla mancata applicazione degli artt. 52 e 59 cod. pen.
Peraltro, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, non sindacabile in
questa sede, non sussistono affatto i presupposti per ritenere sussistente una ipotesi di
legittima difesa o comunque l’esimente putativa di cui all’art. 59 cod. pen.
2. Fondato è il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre di

ufficio si deve rilevare che è stata applicata una pena illegale (sulla rilevabilità di ufficio della
questione si veda Sez. 5, n. 3945 del 13/11/2002, De Salvo, Rv. 224220), essendo stati
irrogati tre mesi di reclusione.
2.1. Partendo dall’esame di tale ultimo profilo, si evidenzia che, in seguito alla
declaratoria di estinzione del reato di molestie è residuata l’affermazione della responsabilità
penale per il reato di lesioni personali semplici, sicché la pena edittale da considerare doveva
essere quella della multa, poiché a norma dell’art. 63 D.Lgs. n. 274 del 2000, nei casi in cui i
reati indicati nell’art. 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace,
vanno applicate le norme del titolo secondo, riguardante le sanzioni applicabili dal giudice di
pace (si veda in materia Sez. 5, n. 30523 del 09/05/2014, P S, Rv. 260490; Sez. 5, n. 13589
del 19/02/2015, P.G. in proc. B, Rv. 262943).
Non essendovi alcuna precisazione sul punto, si deve ritenere che la decisione impugnata abbia
applicato la pena detentiva alla fattispecie in considerazione della connessione delle lesioni con
la contravvenzione di molestie, ancorché prescritta, di competenza del Tribunale; connessione
che farebbe rivivere la pena edittale della reclusione.
Tale assunto è erroneo: proprio allo scopo di evitare incertezze interpretative, il citato art. 63
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persone, si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati

estende l’applicazione delle pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo anche al
giudizio davanti ad un giudice diverso, senza alcuna deroga in caso di connessione.
Anche se non fosse intervenuta l’estinzione della contravvenzione, il risultato non sarebbe
stato diverso.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347) hanno affermato
che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla
pena edittale prevista per il reato contestato ritenuto sussistente dal giudice in concreto, sia
pure in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale

delitto è da considerare sempre più grave della contravvenzione e ciò anche nel caso in cui
quest’ultima sia punita con una pena edittale di maggiore quantità rispetto a quella prevista
per il delitto (Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv. 191128), in relazione al quale il
giudizio di maggior gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore (Sez. U, n. 15 del
26/11/1997, Varnelli, Rv. 209485).
2.2. Come si è già detto, fondato è il motivo di doglianza riguardante il diniego delle
attenuanti generiche.
La Corte territoriale si è limitata a rigettare l’analogo motivo di appello con una motivazione
non esaustiva, facendo riferimento solo al “negativo comportamento processuale tenuto dalla
imputata”.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, ai fini del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l’imputato al
silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti
processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà
processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e
la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito. (Fattispecie nella
quale il diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il
censurabile comportamento processuale dell’imputato, improntato a reticenza ed ambiguità).
(Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253152).
Tuttavia nel caso in esame la Corte territoriale non dà conto di un comportamento
dell’imputata che abbia violato il principio di lealtà processuale e il generico riferimento al
“negativo comportamento” non consente di controllare la correttezza della valutazione
effettuata.
E in proposito giova ribadire il principio secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti
generiche non può fondarsi esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di
collaborazione da parte dell’imputato, che costituisce espressione di scelte difensive non
valutabili, in quanto riconducibili all’esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44630 del
17/10/2013, Faga, Rv. 256963)
3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte

d’appello di Firenze, per la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e per la
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giudizio di comparazione fra di esse. Precedentemente si era affermato che in ogni caso il

rideterminazione della pena secondo i principi di diritto sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio
ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015
Il Presidente

Il consigliere estensore

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