Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42391 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42391 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Ragusa Rosalia, nata a Palermo il 07/04/1966

avverso la sentenza emessa il 05/05/2014 dal Tribunale di Palermo

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito per la ricorrente l’Avv. Ottorino Agati, il quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Rosalia Ragusa ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 04/02/2014, nei confronti

Data Udienza: 11/05/2015

della sua assistita, dal Giudice di pace di Palermo. La Ragusa è stata ritenuta
responsabile del delitto di ingiuria, in ipotesi commesso ai danni di una vicina,
Giovanna Li Volsi: secondo l’assunto accusatorio, l’imputata rivolse frasi
offensive alla persona offesa dopo avere steso sul balcone un tappeto, che aveva
sgocciolato sulla sottostante terrazza della Li Volsi.
La difesa deduce:
– contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con
riguardo alla esclusione dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen.

sulle sorelle della Li Volsi, spiegando però che era stata per prima l’altra
ad assumere una condotta verbalmente aggressiva, protestando per
l’incidente domestico e facendo allusioni al padre dell’imputata, coinvolto
di recente in presunti episodi di molestia in danno di minori: al contrario
di quanto ritenuto dal Tribunale, tale ricostruzione non appare smentita
dalle dichiarazioni di altri vicini (i quali avevano riferito del diverbio,
escludendo però che la persona offesa avesse a sua volta pronunciato
parolacce all’indirizzo della ricorrente), giacché i testi de quibus avevano
precisato di non avere assistito alla prima parte della discussione.
Inoltre, non avrebbe spessore l’argomento utilizzato dal giudice di
appello, secondo cui doveva escludersi che la Li Volsi avesse assunto un
atteggiamento provocatorio iniziale, solo perché i suddetti testimoni ne
aveva ricordato una condotta sostanzialmente passiva nel prosieguo del
diverbio: il contesto descritto, quanto meno, avrebbe dovuto deporre per
l’incertezza sulla reale dinamica dell’accaduto, non foss’altro per il dubbio
oggettivamente registrato circa l’invocata provocazione;
– carenza di motivazione in ordine all’entità del danno risarcibile
Secondo la difesa, le espressioni in rubrica non avrebbero la “spiccata”
capacità offensiva evidenziata dai giudici di merito, né appare
condivisibile la tesi che il contesto condominale in cui si svolsero i fatti
fosse idoneo ad ampliare detta offensività, sino addirittura a fungere da
«cassa di risonanza per un numero indeterminato di persone».

2. Con atto depositato il 07/04/2015, il difensore della Ragusa ha fatto
pervenire un motivo nuovo di ricorso, sollecitando in favore della sua assistita il
riconoscimento della nuova causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis
cod. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

La Ragusa ammise di avere utilizzato espressioni ingiuriose sulla madre e

Il ricorso è fondato.
Le osservazioni sviluppate dal Tribunale di Palermo per escludere la
ravvisabilità di una provocazione appaiono in effetti contraddittorie rispetto alle
risultanze processuali riportate nella stessa motivazione della sentenza
impugnata, atteso che:
a fronte della versione della Ragusa (secondo cui era stata la Li Volsi a
prenderla a male parole, dinanzi al problema del tappeto che aveva
provocato disturbo alla persona offesa), viene riconosciuta fede alla

conforto” nelle indicazioni fornite dai vicini Bollino e Cardinale, che
tuttavia non ebbero modo di assistere all’intero svolgersi della scena;

il Bollino, le cui sole dichiarazioni vengono riportate dal giudice di appello,
disse infatti di avere visto “due donne che litigavano, e quella di sotto con
la faccia alzata verso sopra chiedeva spiegazioni”, il che dimostra che egli
notò un diverbio già in atto, senza nulla poter riferire sulle condotte
iniziali delle due protagoniste;

l’avere il testo descritto “quella di sotto” rivolta verso l’alto con richiesta di
spiegazioni smentisce semmai la scansione degli eventi offerta dalla Li
Volsi, secondo cui ella non avrebbe proferito parola all’indirizzo della
Ragusa, limitandosi a guardare in su e sentendosi per ciò solo ingiuriare
con tono minaccioso;
il fatto che i testimoni suddetti ebbero l’impressione di un contegno
passivo della Li Volsi rispetto all’atteggiamento intemperante della
ricorrente non vale ad escludere con ragionevole certezza che il contrasto
verbale poté avere inizio sulla base di contumelie reciproche;

il Tribunale rileva che «la Li Volsi ha lealmente ammesso di avere
accennato alla scabrosa vicenda del padre della Ragusa, ma, alla stregua
della sua versione, deve dubitarsi che lo abbia fatto con l’intento di
offendere l’imputata, apparendo piuttosto che l’azione sia stata diretta ad
invitare costei a pensare ai guai dei suoi familiari, anziché alludere, con
apprezzamenti ingiuriosi, alla scarsa moralità delle congiunte della
dichiarante»: osservazione non condivisibile, apparendo invece ictu ocull
lesivo della sensibilità della Ragusa un riferimento a traversie giudiziarie
del padre di costei, per fatti gravi e certamente idonei a creare scalpore e
disagio nel suo nucleo familiare;

non può parimenti condividersi l’assunto del giudice di merito, secondo
cui l’ipotizzata causa di esclusione della punibilità non potrebbe trovare
applicazione in virtù della sussistenza di carica offensiva nelle sole parole

3

ricostruzione della controparte perché questa avrebbe trovato “persuasivo

pronunciate dalla Ragusa, non avendo invece rilevanza penale ex se le
frasi della parte civile, dal momento che «in tema di ingiuria e
diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui all’art.
599, comma secondo, cod. pen., sussiste non solo quando il fatto ingiusto
altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando
esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza»
(Cass., Sez. V, n. 9907 del 16/12/2011, Conti, Rv 252948).
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. Il giudice del

l’annullamento in punto di responsabilità, allo stato, rende giocoforza assorbite)
circa la quantificazione del danno liquidato alla parte civile e, come da motivo
nuovo di ricorso, in ordine alla eventuale applicazione dell’istituto di cui all’art.
131-bis cod. pen.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Palermo.

Così deciso 1’11/05/2015.

rinvio dovrà esaminare anche le questioni poste dalla difesa della ricorrente (che

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