Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4239 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4239 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONUCCI ALESSANDRO N. IL 04/03/1971
avverso la sentenza n. 2884/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27 gennaio 2012, la Corte di appello di Firenze, 2^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca appellata da
Antonucci Alessandro e Kovacs Renata Monika, concedeva a quest’ ultima il
beneficio della sospensione condizionale della pena; confermava nel resto la
sentenza impugnata con la quale entrambi gli imputati erano stati dichiarati
colpevoli di concorso nel delitto di appropriazione indebita del veicolo Roller Team

loro in noleggio della ditta Lucca Noleggio di Susanna e Maddalena & C. snc ed
erano stati condannati Antonucci alla pena di nove mesi di reclusione e 900 euro di
multa e Kovacs, con le attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione e
600 euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato Antonucci, a mezzo
del difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per erronea applicazione ed
interpretazione della legge penale per avere la Corte territoriale confermato la
sentenza di primo grado sulla base di dichiarazioni non attendibili senza la corretta
individuazione di seri elementi oggettivi di riscontro, sicché l’ affermazione di
responsabilità “per il reato di ricettazione” non è sostenibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato per la parte in cui lamenta l’ assenza di
individuazione di “seri elementi di riscontro” agli “elementi indiziari raccolti”, perché
nel caso la prova della responsabilità è stata desunta dalla testimonianza del
titolare della ditta di autonoleggio, avvalorata dalla prova documentale del
documento di identità esibito da Antonucci, dell’ assegno lasciato in garanzia, tratto
sul conto corrente Banca Intesa nonché dall’ obiettiva mancata restituzione del
camper; è inammissibile per genericità, perché a fronte dell’ articolata motivazione
della sentenza impugnata si limita ad affermare che “la conclusione di
responsabilità.., appare non sostenibile alla luce degli elementi emersi nel corso dell’
istruttoria” senza l’ indicazione specifica di quali prove la Corte territoriale avrebbe
omesso la considerazione.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Mod. Autoroller Garage tg. DG048KT di cui avevano il possesso in quanto ceduto

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