Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4239 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4239 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Lautieri Michele, n. a Campana
(CS) il 15.07.1957, rappresentato e assistito dall’avv. Maurizio
Terragni, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, terza
sezione penale, n. 3118/2009 in data 21.11.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per essere il reato
estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 07.12.2005 il Tribunale di Monza, sezione
distaccata di Desio, dichiarava Lautieri Michele responsabile del reato di

ii

Data Udienza: 07/01/2015

cui agli artt. 110, 648 cod. pen. (fatto accertato in Solaro in data
08.08.2002) e lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro
600,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza, il Lautieri, tramite difensore, proponeva
appello.
3.

Con sentenza in data 21.11.2013, la Corte d’appello di Milano,

rigettando il gravame, confermava la sentenza impugnata.

del Lautìeri, ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, la
violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità: nullità della
vocatío in ius del dibattimento e della sentenza di primo grado, ex art.
179, comma 1 e 178 lett. c) cod. proc. pen..
Evidenzia il ricorrente come lo stesso non avesse mai avuto conoscenza
effettiva di tutto il giudizio svoltosi in primo grado ed ancor di più
dell’estratto della sentenza contumaciale, risultando irrilevante il fatto
che lo stesso fosse stato rimesso in termini per l’impugnazione, in
presenza di una palese violazione dell’art. 111 della carta costituzionale:
nella fattispecie, il Lautieri veniva a conoscenza dell’esistenza di questo
processo solo molto tempo dopo, e precisamente quando la Corte
d’appello di Palermo gli notificava il rigetto dell’istanza proposta ai fini
della modifica di una misura cautelare, evocando proprio la sentenza del
Tribunale di Monza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Rileva preliminarmente il Collegio come il reato, accertato in data
08.08.2002, tenuto conto degli eventi interruttivi, risulta essersi
prescritto in data 08.08.2012, ossia in epoca precedente alla sentenza di
secondo grado (pronunciata in data 21.11.2013) oggetto del presente
gravame.
6. È pacifico che la prescrizione non fosse stata dedotta in appello. In
proposito si ritiene, tuttavia, di condividere l’orientamento ormai
maggioritario – teso a superare un ormai risalente

dictum di questa

Suprema Corte (Sez. U, sent. n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
231164) – più favorevole all’imputato, per il quale il giudice dì legittimità
può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della

f)

4. Avverso la sentenza di secondo grado, viene proposto nell’interesse

pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello,
pur se non dedotta con il ricorso e nonostante i motivi dello stesso
vengano ritenuti inammissibili (Sez. 3, sent. n. 14438 del 30/01/2014,
Pinto, Rv. 259135; Sez. 5, sent. n. 42950 del 17/09/2012, Xhini, Rv.
254633; conf., Sez. 4, sent. n. 49817 del 06/11/2012, Cursio ed altri,
Rv. 254092; Sez. 2, sent. n. 38704 del 07/07/2009, Ioime, Rv.
244809).

vocatio in ius) che non appare manifestamente infondato, s’impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato
estinto per prescrizione

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per
prescrizione.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 7.1.2015

Il Consigliere estensore
Dott.
i
A drea Pellegrino

Il Presidente
D tt. Ciro
,

oie

9

6. In ogni caso, in presenza di un motivo di gravame (nullità della

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