Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42389 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42389 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
De Ligio Giovanni, nato a Sarno il 19/11/1932
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 15/11/2013
all’esito del processo penale celebrato nei confronti di
Ceccola Alfonso, nato a Sarno il 02/08/1942
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello;
udito per l’imputato non ricorrente l’Avv. Roberto Moroni, il quale ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso della parte civile

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Giovanni De Ligio, parte civile costituita in un processo
celebrato nei confronti di Alfonso Ceccola per delitti di cui agli artt. 581, 594,

Data Udienza: 11/05/2015

612 e 637 cod. pen., ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la
riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Nocera Inferiore in data
01/06/2012. Il Ceccola risulta essere stato assolto dal giudice di appello,
malgrado il giudice di primo grado lo avesse ritenuto penalmente responsabile
dei fatti in rubrica: ad avviso del Tribunale, il Giudice di pace non aveva tenuto
conto di evidenti e non sanabili discrasie tra le dichiarazioni rese dal De Ligio e
quelle della nipote di costui, segnatamente a proposito della successione degli
eventi accaduti.

dell’imputato al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di tutti i
gradi di giudizio) deduce:
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata
Nell’interesse del De Ligio si fa presente che il Tribunale sarebbe incorso
in un vero e proprio travisamento delle prove, dal momento che sia il
ricorrente sia la nipote (Francesca De Filippo) avevano chiaramente
confermato la descrizione degli episodi esposti in querela, con riguardo a
tutte le condotte criminose indicate in rubrica. Del tutto irrilevante,
pertanto, risultava il particolare che il De Ligio avesse collocato lo schiaffo
ricevuto dal Ceccola prima del sopraggiungere della nipote, mentre costei
aveva sostenuto di aver visto anche quel gesto di violenza fisica: il
giudice di secondo grado, a tale riguardo, avrebbe dovuto verificare quali
fossero le concrete capacità percettive e mnemoniche del dichiarante,
tenendo conto che il ricorrente era un 80enne, con escussione avvenuta
in giudizio a distanza di tre anni dagli episodi denunciati
mancanza di motivazione con riferimento agli addebiti ulteriori rispetto al
reato di percosse
La difesa di parte civile lamenta che il Tribunale di Nocera Inferiore non
risulta essersi comunque pronunciato sui reati di ingiurie, minacce ed
ingresso abusivo nel fondo altrui, per i quali il Giudice di pace aveva
condannato il Ceccola. Fra l’altro, l’eventuale non attendibilità del De
Ligio quanto al ricordato schiaffo non avrebbe potuto ex se comportare la
sua non credibilità nei risvolti ulteriori: il ricorrente sostiene che deve
ritenersi «consentito al giudicante, in applicazione del principio della
scindibilità […], operare una valutazione “frazionata” della deposizione
della persona offesa, escludendo la veridicità di parte del racconto, senza
per questo revocare in dubbio la credibilità delle restati parti del narrato
che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno». Sul punto,
vengono richiamati nel ricorso gli elementi evidenziati dal Giudice di pace

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Con l’odierno ricorso, la difesa di parte civile (concludendo per la condanna

per giungere all’affermazione della penale responsabilità del Ceccola
anche sui delitti di cui agli artt. 594, 612 e 637 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ad avviso del giudice di secondo grado, fra la deposizione del ricorrente e
quella della nipote vi sarebbero le seguenti contraddizioni, definite “plateali”: «il

essere caduto, di aver visto quindi accorrere la nipote con un cane, pure lui
preso a calci. La nipote ha riferito di essere accorsa dopo aver sentito le urla,
insieme al suo cane, preso a calci dal Ceccola, e poi di aver visto l’imputato dare
uno schiaffo al nonno, caduto a terra per la conseguente perdita di equilibrio»;
perciò, «l’uno colloca in un momento precedente quello che l’altra colloca in un
momento successivo (lo schiaffo) […], il nonno riferisce di essere stato
schiaffeggiato in assenza della nipote, che invece dice di aver visto la percossa
[…], il nonno dice di essere rimasto in piedi e la nipote dice di averlo visto
cadere».
Sul piano logico, la seconda delle evidenziate discrasie non ha alcuno
spessore: ben può darsi che, nel momento in cui venne schiaffeggiato, il De Ligio
non si fosse ancora accorto della presenza della nipote, la quale è pacifico si
stesse approssimando alla scena; quanto agli altri profili, il Tribunale non
affronta in alcun modo il problema che la nipote potesse aver detto sicuramente
il vero, e che i ricordi del nonno fossero imprecisi a causa della sua età avanzata
e del ragionevole turbamento provocatogli dai fatti subiti, anche solo nel
rievocarli.
In ogni caso, al di là della presunta non linearità del racconto dei due
testimoni con riferimento allo schiaffo sferrato dal Ceccola al De Ligio, la
sentenza oggetto di ricorso non spiega perché quelle stesse dichiarazioni non
sarebbero credibili neppure quanto agli altri reati su cui era intervenuta la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato (in ordine ai quali, non
essendo stato rappresentato alcunché di segno diverso, il narrato di nonno e
nipote evidentemente collimava). Il rilievo appena formulato rende palese, in
definitiva, che il Tribunale non ha proceduto a una disamina completa degli
elementi offerti nella sentenza di primo grado, ritenendo peraltro di non
rinnovare l’escussione di testimoni sulla cui credibilità giungeva a formulare
valutazioni diverse da quelle espresse dal Giudice di pace.
Come noto, per effetto di numerose pronunce della Corte europea dei diritti
dell’uomo (a partire dalla nota sentenza di cui al caso Dan c/ Moldavia), per

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De Ligio ha […] riferito di essere stato schiaffeggiato dall’imputato e di non

giungere alla riforma di una decisione assolutoria, determinata da una differente
valutazione di attendibilità di prove orali ritenute decisive, deve procedersi
all’esame diretto dei testimoni de quibus da parte del giudice dell’impugnazione:
ma detto esame, come suggerito da recenti arresti di questa Corte, non si
impone soltanto nei casi di riforma in peius, giacché «in tema di valutazione della
prova testimoniale da parte del giudice d’appello, l’obbligo di rinnovare
l’istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice
qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in
primo grado […], costituisce espressione di un generale principio di

stata condanna in primo grado» (Cass., Sez. II, n. 32619 del 24/04/2014,
Pipino, Rv 260071: nella motivazione della pronuncia appena richiamata, si è
precisato altresì che l’obbligo di rinnovare la prova orale è ancora più stringente
quando nel processo conclusosi con condanna in primo grado vi sia stata
costituzione di parte civile).

P. Q. M.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al
giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso 1’11/05/2015.

immediatezza, e trova pertanto applicazione […] anche nell’ipotesi in cui vi sia

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