Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4238 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4238 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHIONI MARTA N. IL 10/04/1946
avverso la sentenza n. 2040/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 maggio 2012, la Corte di appello di Firenze, 2^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede sezione distaccata di
Pontassieva appellata da Marta Marchioni, con la quale costei era stata dichiarata
colpevole di ricettazione di assegno bancario compendio di furto ed era stata
condannata, ritenuta l’ ipotesi lieve di cui al capoverso dell’ art. 648 cod. pen., alla
pena di quattro mesi di reclusione e cento tanta euro di multa..

difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza
od erronea applicazione della legge penale e processuale, perché la condotta
accertata riguarda non la condotta di ricezione dell’ assegno provento di furto ma
quella diversa di spendita del corpo del reato, senza alcun approfondimento anche
in relazione alla qualificazione giuridica fra furto e ricettazione, e per erronea
applicazione dell’ art. 62 c. 1 n. 4 cod. pen.; – manifesta illogicità, contraddittorietà
e carenza di motivazione sotto il profilo dell’ attendibilità di Ceccardi Paolo; mancanza di correlazione tra il capo d’ imputazione e la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, nelle sue plurime articolazioni, è manifestamente infondato, perché la
sentenza ha spiegato che quanto sostenuto con l’ appello, in ordine alle circostanze
di acquisizione dell’ assegno, era “mera ipotesi” difensiva, mai rappresentata dall’
imputata che non aveva offerto alcuna giustificazione essendo rimasta contumace.
Ne è conseguita la non censurabile considerazione che, in difetto di giustificazioni, il
possesso dell’ assegno proveniente da delitto valeva come prova della conoscenza
dell’ illecita provenienza. In tal modo è stata data risposta alle critiche
genericamente riproposte in ordine alla possibile diversa qualificazione del fatto
come furto anziché come ricettazione. Quanto all’ attenuante di cui all’ art. 62 n. 4
cod. pen., vale rammentare che la particolare tenuità del danno è stata presa in
considerazione ai fini del riconoscimento dell’ attenuante ad effetto speciale del
capoverso dell’ art. 648 cod. pen., comportante riduzione di pena ben più
favorevole, sicché la doglianza appare inammissibile anche per carenza di interesse.
Sulle doglianze attinenti all’ attendibilità del teste Ciccardi, si osserva che nella
relativa valutazione la doglianza difensiva attinente all’ assenza di riscontri esterni è
del tutto inappropriata, non trattandosi di teste assistito ex art. 197-bis cod. proc.
pen.; comunque la sentenza ha sondato il profilo dedotto, allorché ha rammentato
che l’ assegno reca l’ indicazione, come beneficiario, del nome della ricorrente,
circostanza di tipo fattuale in ordine al cui significato dimostrativo nessuna specifica
critica viene formulata.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputata, a mezzo del

Quanto al denunciato difetto di correlazione, se ne rileva l’ inammissibilità, perché
oggetto di deduzione per la prima volta in questa sede, in violazione della disciplina
dettata dall’ art. 606 c. 3 cod. proc. pen.
Segue la condanna detricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna .tkricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA