Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42372 del 14/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 42372 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE IORIS KRISTIAN N. IL 08/11/1976
avverso l’ordinanza n. 91/2014 TRIBUNALE di CHIETI, del
30/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
WL( o
,L
t

G,„ 4,4, LA. tjart0 “.4..

Wity

Uditi difensor Avv.;

CC04. “A) V0.3

IllAt t OILANA

tAt3,..r

kzujr0

Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 30.10.2014 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rideterminato in anni 2 dì reclusione e € 5.164 di multa la
pena inflitta a De Ioris Kristian con la sentenza di condanna pronunciata il
18.06.2010 dalla Corte d’appello di L’Aquila per la violazione dell’art. 73 comma
1-bis DPR n. 309 del 1990 consistita nella illecita detenzione a fini di spaccio di
32 grammi circa di cocaina e 16 grammi circa di hashish, a seguito dell’istanza
formulata dal condannato per effetto della sopravvenienza della sentenza n. 32

2. Ricorre per cassazione De Ioris Kristian, a mezzo del difensore, lamentando la
violazione di legge in cui era incorsa l’ordinanza impugnata per aver proceduto a
rideterminare la sola pena pecuniaria e non anche la pena detentiva, rimasta
invariata nella misura originaria di anni 2 di reclusione irrogata dalla sentenza di
condanna.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali chiede
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Risulta ex actis che la pena di cui è stata chiesta la rideterminazione in sede
esecutiva era stata inflitta dal giudice della cognizione per un’unica condotta di
detenzione illegale di una duplice tipologia di sostanze stupefacenti, che
comprendeva, oltre a 16 grammi di hashish, anche 32 grammi di cocaina.
Ciò comporta che non sussistevano i presupposti per accogliere l’istanza di
rideterminazione della pena basata sulla sopravvenienza della sentenza n. 32 del
2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme
di cui agli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005, convertito con
modificazioni nella legge n. 49 del 2006, ripristinando il trattamento
sanzionatorio differenziato originariamente previsto – in termini più miti – per le
condotte illecite riguardanti le c.d. droghe leggere, lasciando inalterata invece la
cornice edittale della pena prevista per le droghe c.d. pesanti come la cocaina,
che non è stata minimamente incisa dalla pronuncia della Consulta.
L’unicità della condotta sanzionata, frutto della soppressione della distinzione
tabellare tra le diverse tipologie di stupefacenti operata dalla legge – n. 49 del
2006 – in vigore nel momento in cui il ricorrente è stato giudicato (Sez. 6 n.
10613 dell’11/02/2014, Rv. 259356), esclude qualsiasi profilo di illegalità della
pena irrogata in sede di cognizione con riferimento ai parametri sanzionatori,
rimasti invariati, tuttora previsti dai commi 1 e 1-bis dell’art. 73 DPR n. 309 del
1990 per la detenzione di cocaina, avendo anzi il condannato beneficiato
dell’assenza di autonomia (allora) della concorrente detenzione di hashish, che
1

del 2014 della Corte costituzionale.

ha evitato l’aggravio sanzionatorio destinato ora a prodursi in conseguenza della
ripristinata distinzione ontologica tra le condotte riguardanti le droghe pesanti,
da un lato, e le droghe leggere, dall’altro, derivante, anche agli effetti di cui agli
artt. 71 e segg. cod. pen., dal succitato intervento della Consulta.
3. Il De Ioris non era dunque titolare di alcuna legittima pretesa alla rivisitazione
del trattamento sanzionatorio e il giudice dell’esecuzione ha errato nel procedere
alla rídeterminazione della pena, i cui effetti – comunque favorevoli al
condannato – non sono peraltro emendabili in questa sede, in assenza di ricorso

4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 14/07/2015

del pubblico ministero sul punto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA