Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4237 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4237 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINOPOLI PIETRO N. IL 02/09/1971
avverso la sentenza n. 2832/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17 dicembre 2012, la Corte di appello di Firenze, 2^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da Minopoli Pietro,
con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione continuata di
assegni bancari provento di furto, ed era stato condannato, tenuto conto della
recidiva reiterata infraquinquennale e della continuazione, alla pena di tre anni di
reclusione e tremila euro di multa. Era assolto dai residui reati di falsificazione degli

sul conto corrente a lui intestato, perché estinti per prescrizione.
La Corte territoriale confermava il giudizio di pericolosità dell’ imputato e quindi
confermava la correttezza dell’ applicazione dell’ aumento di pena per la contestata
recidiva, giudizio che convinceva della insussistenza dei presupposti per il
riconoscimento delle attenuanti generiche. .
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per carenza di motivazione non
essendo dato “evincere nella parte motiva della impugnata sentenza il sillogismo
che ha indotto la Corte di appello di Firenze a ritenere provata la responsabilità del
prevenuto per il delitto ascrittogli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perché con l’ appello erano state devolute alla cognizione
della Corte territoriale questioni attinenti alla sussistenza della pericolosità ai fini del
calcolo della pena per l’ aggravante della recidiva; alla sussistenza dei presupposti
per il riconoscimento delle attenuanti generiche; alli eccessività della pena irrogata.
Stante il disposto dell’ art. 597 cod. proc. pen. si è quindi determinata preclusione
della questione attinente la responsabilità, non proponibile per la prima volta in
questa sede e la cui omessa considerazione non può essere oggetto di censura. La
Corte di appello non poteva trattarne, perché la relativa questione non era stata
oggetto di devoluzione con il gravame.
Il ricorrente deve in conseguenza essere condannato al pagamento delle spese
processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei
profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in
mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa d le ammende.

stessi e di truffa ai danni della Banca Intesa presso la quale ne otteneva l’ accredito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA