Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4237 del 18/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4237 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Firenze nel processo penale nei confronti di:
• MADRIGALI Mariano, nato a Lucca il 26/3/1962
avverso la sentenza n. 3363 in data 15/11/2013 della Corte di Appello di Firenze
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/11/2013 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della
sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato in data 4/10/2010 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa ha assolto
MADRIGALI Mariano dal reato di rapina allo stesso ascritto per non avere
commesso il fatto.
Al MADRIGALI si contesta di avere minacciato con un oggetto appuntito la
farmacista AMBROSINI NOBILI Caterina Maria e di essersi così impossessato
della somma di C 1.365,00 detenuta nella cassa della farmacia. I fatti risultano
avvenuti in Pisa il 18/5/2007.

Data Udienza: 18/12/2014

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo con un unico motivo
il difetto di motivazione ed il travisamento della prova.
Il particolare il Procuratore Generale ricorrente ha evidenziato che:
a) il Giudice di prime cure aveva evidenziato il fatto che la persona offesa
AMBROSINI aveva specificato che il rapinatore aveva il viso un po’ butterato,
circostanza questa rispondente alle caratteristiche del MADRIGALI e che il

poi riconosciuta dalla persona offesa in quanto sequestrata all’odierno imputato,
circostanze, queste, non prese in considerazione dalla Corte di Appello;
b)

la Corte di Appello è incorsa in un travisamento probatorio quando ha

affermato che il rapinatore è fuggito con uno scooter rosso e di targa diversa,
giacché la testimone ha parlato di tale scooter ma in occasioni diverse rispetto a
quelle della rapina;
c) la Corte di Appello è incorsa in un travisamento della prova nel momento in
cui ha affermato che la AMBROSINI non ha visto in faccia il rapinatore quando in
realtà la stessa ha dichiarato di essersi trovata di fronte il giovane il quale in un
secondo momento le si pose alle spalle;
d) la Corte di Appello ha travisato la prova quando ha affermato che il PALANDRI
ed il BARALE non hanno riconosciuto il MADRIGALI come autore del fatto,
giacché il primo non era persona presente alla rapina ed il secondo è il
farmacista che ha sempre dichiarato di non essere in grado di riconoscere il
rapinatore.
In data 27/11/2014, la difesa dell’imputato ha depositato memoria con la quale
è stata eccepita l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso del Pubblico
Ministero e nella quale viene analizzato nuovamente il compendio probatorio che,
secondo la stessa, dimostrerebbe la fondatezza della decisione assunta dalla
Corte di Appello di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in quanto nella sentenza impugnata sono riportati elementi
oggetto di valutazione che non rispondono alle emergenze processuali e ne sono
trascurati altri che appaiono, per contro, assumere rilevanza ai fine del decidere.
Palese è il travisamento della prova nella quale è incorsa la Corte di Appello
allorquando ha affermato che il rapinatore sarebbe fuggito dopo il delitto a bordo
di uno scooter di colore rosso con targa AE97367: come ha correttamente
osservato il Procuratore Generale ricorrente detto motoveicolo fu visto in ben

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rapinatore stesso era in possesso di una sacca verde con una cordicella bianca,

diverse occasioni, il numero di targa non è stato rilevato dalla farmacista
AMBROSINI ma da una sua collega e la stessa AMBROSINI ha dichiarato di non
essere assolutamente sicura che il soggetto avente in uso quest’ultimo
motoveicolo si identifica con l’autore della rapina de qua (basta leggere con la
dovuta attenzione il verbale di dichiarazioni della AMBROSINI in data 23/6/2007,
allegato al ricorso, per rendersi conto del vistoso travisamento della prova nel
quale è incorsa la Corte territoriale).

all’elemento tutt’altro che trascurabile alla circostanza dichiarata dalla
AMBROSINI che il rapinatore al momento della consumazione dell’azione
delittuosa era in possesso di una sacca verde con una cordicella bianca nella
quale ebbe a riporre il denaro sottratto nella farmacia, bene rinvenuto in
possesso del MADRIGALI all’atto del suo arresto e poi riconosciuto dalla persona
offesa (cfr. verbali dichiarazioni AMBROSINI allegati al ricorso).
Per non dire poi, del riferimento ritenuto all’evidenza utile ai fini del decidere che
la Corte di Appello ha fatto al mancato riconoscimento del MADRIGALI (e
neppure del PALANDRI) da parte dell’altro farmacista (BARALE) il quale ha
dichiarato in via generale di non essere in grado di riconoscere il rapinatore e
non certo nello specifico di non essere in grado di riconoscere il MADRIGALI (o il
PALANDRI) quale autore della rapina.
Sotto i profili sopra indicati la sentenza appare viziata nell’ottica di cui all’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, per l’effetto si impone l’annullamento
della stessa con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per un
nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Firenze per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2014.

Ancora, la Corte territoriale non ha dedicato una sola parola in sentenza

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