Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42365 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42365 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARANTINO GIULIO DARIO N. IL 10/06/1969
avverso la sentenza n. 1650/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza in data 25 novembre 2014 la Corte di Appello di Catania
confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 10 giugno 2014,
che aveva condannato l’imputato Giulio Dario Scarantino alla pena di anni due,
mesi otto e giorni venti di reclusione e di euro 4.000,00 di multa, siccome ritenuto
responsabile dei reati, unificati per continuazione, di detenzione di armi comuni da
sparo, alcune modificate, di ricettazione, e detenzione illegale di munizioni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del difensore, il quale si duole di:
a)

illogicità e mancanza di motivazione in relazione all’omessa considerazione

della relazione balistica del R.I.S. dei Carabinieri di Messina, che aveva concluso
per l’inefficienza della penna pistola e della pistola cal. 6,35, ripristinabili soltanto
con un intervento di esperto armaiolo, il che avrebbe dovuto condurre
all’assoluzione con formula liberatoria;
b) mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui
all’art. 5 della legge nr. 895/67, esclusa con mere formule di stile ed in assenza
della prova certa della consapevolezza in capo all’imputato della provenienza
illecita delle armi;
c) mancanza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui
all’art. 648 cpv. cod. pen., negata in assenza di elementi obiettivi.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.La sentenza impugnata non ha affatto ignorato le deduzioni difensive, ma
ha rilevato che il fucile con calcio e canna mozzati e la pistola marca Beretta erano
risultati perfettamente funzionanti, mentre degli altri dispositivi indicati nel capo
a) dell’imputazione, allo stato inefficienti, era consentita la riparazione e quindi il
ripristino delle condizioni di concreta offensività. E tale circostanza risulta oggetto
di riconoscimento anche nel ricorso, laddove, richiamando la relazione del R.I.S.
dei Carabinieri di Messina, si assume che con l’intervento di espero armaiolo il
recupero di efficienza delle armi sarebbe possibile.
1.1 In tal modo la sentenza in verifica ha offerto corretta applicazione dei
principi di diritto, formulati da questa Corte, secondo la quale per poter escludere
che un dispositivo sia qualificabile come arma da sparo, è necessario sia
totalmente ed assolutamente inefficiente all’uso che gli è proprio, ossia allo sparo
di proiettili, perchè soltanto in tale situazione non è ravvisabile un pericolo per
l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità, a salvaguardia dei quali valori la

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»

normativa vigente regola detenzione e porto di armi o di parti di armi; per tali
ragioni conserva la natura giuridica di arma un oggetto che, seppur privo di parti
essenziali o al momento non efficiente, possa essere agevolmente riparato o
ricomposto con la sostituzione o collocazione dei componenti mancanti, ovvero
mediante altri accorgimenti che ne ripristinino l’idoneità allo sparo (Cass. sez. 1,
n. 13860 del 21/09/1989, Capodieci, rv. 182291; sez. 1, n. 685 del 4/11/1992,
Martone, rv. 192774; sez. 1, 2168 del 24/10/1994, Veneto, rv. 200412; sez. 1, n.

rv. 218773; sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, rv. 240677). Soltanto
quando risulti accertato che il dispositivo non possa essere portato in alcun modo
a condizioni di efficienza, allora verrà meno in modo definitivo ed irreversibile la
sua capacità offensiva e la lesività per la persona con la conseguente non
configurabilità di alcuna ipotesi di reato. Tale situazione è stata motivatamente
esclusa, sicchè alcun pregio presenta il primo motivo di gravame.
2. L’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 5 legge nr. 895/67 è
stata motivata in ragione del numero di armi e munizioni detenute, della natura
clandestina di alcune di esse, e della gravità complessiva della condotta, tutti
profili considerati incompatibili con il giudizio di lieve entità dei fatti, anche per la
fattispecie di ricettazione, senza che in tale apparato argomentativo sia
riscontrabile alcun vizio, né motivazionale, né giuridico.
3. Non ha fondamento nemmeno la censura che addebita alla sentenza di
non avere verificato l’elemento soggettivo del delitto di ricettazione in riferimento
delle armi clandestine, posto che l’abrasione dei numeri di matricola ha reso
evidente l’illecita provenienza per soggetto, come l’imputato, avente
dimestichezza con tali oggetti, stante il numero e la varietà di quelli rinvenuti in
suo possesso; inoltre, i giudici di appello hanno evidenziato in modo logico e
razionale l’inverosimiglianza della spiegazione di comodo fornita per la loro
acquisizione, finalizzata a non rivelare la reale origine di strumenti di conosciuta
derivazione delittuosa.
L’impugnazione va dunque dichiarata inammissibile in tutte le sue
deduzioni; segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e
di una somma, che si reputa equo determinare in euro 1000,00, in favore della
Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità, secondo l’orientamento espresso
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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1289 del 30/10/1996, Fani, rv. 206928; sez. 6, n. 15159 del 22/2/2001, Marengo,

AJo4o (120′
spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 ottobre 2015
Il Preslldente

Il Consigliere estensore

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