Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42362 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42362 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDONE GIOVANNI BATTISTA N. IL 09/06/1975
avverso la sentenza n. 1935/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza in data 24 ottobre 2014 la Corte di Appello di Roma
riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma del 5 novembre 2009,
resa all’esito del giudizio abbreviato, e, qualificato ai sensi dell’art. 697 cod. pen. il
reato relativo alla detenzione dei proiettili cal. 9, considerati proiettili per arma
comune da sparo, proscioglieva l’imputato Giovanni Battista Pedone per essere il

due e giorni venti di reclusione ed euro 265,00 di multa, confermando nel resto
l’impugnata sentenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del difensore, il quale si duole di:
a) mancata assunzione di prova decisiva per il mancato espletamento di perizia
balistica al fine di riscontrare la reale offensività dei proiettili detenuti,
adempimento ritenuto superfluo per la natura dei dispositivi, destinati ad arma da
guerra, in base alle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale aveva riferito di
avere conservato da quindici anni quei proiettili come ricordo del periodo del
servizio militare, sicchè, dato il lungo tempo trascorso, era necessario verificare la
loro lesività ed efficienza, nonché la destinazione alla tipologia di armi da guerra;
inoltre, non pare potersi riconoscere ad un mitragliatore MG la possibilità di essere
armato con munizioni tipo SMI 86, adattabili al mitragliatore in uso all’esercito
tedesco ed ormai fuori produzione, quindi idonee a caricare armi antiche, quanto
con munizioni 7,62 x 51 mm.. La perizia avrebbe giovato anche a rapportare il
fatto all’esatta norma giuridica di riferimento, ossia all’art. 697 cod. pen. con la
conseguente estinzione del reato per prescrizione.
b) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla determinazione
della pena ed alla sua congruità.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.La sentenza impugnata, pur con argomentazioni formulate con estrema
sintesi, non ha affatto ignorato le deduzioni difensive, che invocavano ulteriori
accertamenti per verificare l’offensività concreta delle munizioni rinvenute e la loro
natura. Al riguardo ha correttamente rilevato che, a fronte della destinazione
originaria quali munizioni per armi da guerra, per integrare la fattispecie criminosa
contestata non è necessario accertarne l’efficienza e l’attuale idoneità all’impiego
(Cass. sez. 1, n. 24267 del 6/05/2004, Reale, rv. 228902; sez. 1, n. 5306 del
02/04/1998, Sgrò, rv. 210573; sez. 1, n. 22655 del 21/02/2008, Martini, r

1

fatto estinto per prescrizione e riduceva la pena per le restanti imputazioni a mesi

240402; sez. 1, n. 23613 del 9/4/2014, Palumbo, rv. 259619). Inoltre, anche la
deduzione difensiva secondo la quale non vi sarebbe prova della loro destinazione
ad arma da guerra è priva di fondamento perché trascura che la tesi accusatoria
trae fondamento dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, che ha riferito di avere
trattenuto i proiettili quale ricordo del servizio militare, quindi per averne avuto la
disponibilità durante l’espletamento di tale servizio in quanto in dotazione
all’esercito italiano. Non è dunque dal calibro che si è dedotta la tipologia di arma

Tale circostanza supporta la tradizionale linea interpretativa della giurisprudenza
di legittimità, applicata correttamente dai giudici di merito, e basata sulla
classificazione normativa dettata dall’art. 1, comma 3, legge nr. 110/75, secondo
la quale costituiscono munizioni da guerra quelle destinate al caricamento di armi
da guerra, caratteristica che non è contraddetta dalla possibilità che esse siano
utilizzate anche per il caricamento di armi comuni da sparo, dovendosi avere
riguardo all’uso originario o prevalente delle munizioni (Cass. sez. 1, n. 48853 del
02/10/2013, Balan, rv. 258451).
Inoltre, sotto altro profilo, che le munizioni SMI 86 siano fuori produzione dal
2006 non significa nulla, ben potendo essere impiegate in armi efficienti, anche se
di difficile reperimento. I superiori rilievi dimostrano l’assoluta superfluità di una
perizia balistica, che in ogni caso non può mai costituire, come ogni accertamento
peritale, una prova decisiva, trattandosi di indagine di valore neutro, non a priori
conducente ad esiti favorevoli alla tesi di una delle parti, implicante verifiche
fattuali rimesse all’apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in
cassazione se congruamente motivate.
2. In ordine al trattamento sanzionatorio, la pena è stata già ridotta per
eliminazione della sanzione inflitta per il reato prescritto e per applicazione delle
attenuanti generiche e della diminuente per il rito abbreviato, sicchè nel relativo
procedimento di commisurazione non risultano errori di fatto o giuridici
riscontrabili nella sede di legittimità.
L’impugnazione va dunque dichiarata inammissibile; segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma, che si reputa
equo determinare in euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non
sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa nella determinazione della causa
d’inammissibilità, secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle f.,
2

cui erano destinati quei proiettili, quanto dall’impiego da parte delle forze armate.

99s 11,01
spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 ottobre 2015

i

Il Pres dente

Il Consigliere estensore

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