Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42360 del 01/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42360 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SENE BAIDY N. IL 16/02/1976
avverso la sentenza n. 4643/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 01/07/2014
R.G. 44988/2013
Considerato che:
Sene Baidy ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo
del 21/3/2013, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen.; deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della
legge con riferimento alla possibilità di concorso fra i due reati contestati.
Manifestamente infondato appaiono al Collegio i motivi di gravame
proposti; il privo si rivela del tutto generico; quanto al secondo motivo, la
questa Corte, condivisa dal Collegio, rende adeguata motivazione aderente ai
principi di diritto affermati da questa Corte in ordine alla possibilità che i due
reati contestati concorrano fra loro; in particolare si è, al riguardo, affermato che
il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono
concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse
sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un
rapporto di specialità e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa
o implicita del legislatore (sez. 2 n. 12452 del 20/3/2008, Rv. 239745).
Le considerazioni sopra esposte impongono la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 1 luglio 2014
sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla recente giurisprudenza di