Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4236 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4236 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIROMALLO FABIO N. IL 31/07/1971
avverso la sentenza n. 5326/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28 settembre 2012, la Corte di appello di Firenze, 2^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da Piromallo Fabio,
con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione di autovettura
FIAT 500 tg FI 789395 compendio di furto commesso il 12.11.2004 in danno di
Nesticò Chiara ed era stato condannato, riconosciuta l’ attenuante di cui al
capoverso dell’ art. 648 cod. pen., alla pena di cinque mesi di reclusione e duecento

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in riferimento alli art. 157 cod. pen. perché,
essendo stata riconosciuta l’ ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’ art. 648 cod.
pen. che prevede nel massimo la pena di sei anni di reclusione, il reato si è
prescritto nel maggio 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ attuale formulazione dell’ art. 157 cod. pen. esclude che nel calcolo della pena ai
fini della prescrizione debba tenersi conto delle attenuanti, anche di quelle ad
effetto speciale. È pacifico che il capoverso dell’ art. 648 cod. pen. non costituisce
ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza attenuante (ex plurimis Cass. Sez. 2,
10.1.2013 n. 4032).
Ma al ricorrente è stata contestata e ritenuta (sebbene considerata equivalente) la
recidiva specifica infraquinquennale, aggravante ad effetto speciale (anche secondo
la formulazione dell’ art. 99 cod. pen. vigente all’ epoca della commissione del
reato), della quale, per disposto dell’ art. 157 cit., deve tenersi conto, sicché il
massimo della pena, pari a dodici anni, determina che la prescrizione ordinaria è
della stessa durata, da aumentarsi di due terzi per l’ interruzione a norma dell’
attuale formulazione dell’ art. 161 c. 2 cod. pen., con massimo complessivo pari a
venti anni.
Ne consegue che più favorevole è la disciplina dell’ art. 157 cod. pen. vigente all’
epoca di commissione del reato secondo la quale, nel concorso fra circostanze
attenuanti ed aggravanti, deve tenersi conto del giudizio di valenza. La prescrizione
tuttavia non è ancora maturata perché pari a dieci anni, con aumento della metà
per l’ interruzione (secondo quanto previsto dall’ art. 161 cod. pen. previgente) e
quindi complessivamente pari a quindici anni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle

euro di multa.

ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di
inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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