Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4236 del 18/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4236 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIORTINO MICHELE N. IL 20/01/1957
PIPIA PIETRO MAURO N. IL 26/11/1961
TARANTELLO GARGANO PAOLO ANTONIO N. IL 02/04/1959
avverso la sentenza n. 17882/2000 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 16/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2014 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit iedifensor Avv. i/ 4-49.
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Data Udienza: 18/12/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 16.6.2014 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del
locale tribunale che in data 17 novembre 2011 aveva tra l’altro dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Sciortino Michele, PIPIA Pietro Mauro e TARANTELLO GARGANO
Paolo Antonio in ordine ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Ricorrono per cassazione gli imputati con distinti ricorsi aventi identico contenuto.
In particolare deducono violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla
sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 129 codice procedura penale. Sostengono che la
diversa valutazione delle emergenze processuali avrebbe dovuto portare ad una assoluzione
nel merito. Sostengono che la corte d’appello non ha data adeguata risposta alle censure che
avrebbero dovuto portare all’affermazione di insussistenza del fatto. Rilevano che il giudice di
primo grado ha assolto con formula piena gli imputati dal delitto di associazione per delinquere
e che tale dato non appare di poco momento considerato che il giudicante aveva fondato il
proprio convincimento prevalentemente sulle irregolarità riscontrate nella sola cooperativa
Fiumefreddo. Lamentano che la corte d’appello si è limitata a riproporre le argomentazioni del
primo giudice senza rispondere alle obiezioni degli appellanti. Sostengono che le anomalie
contabili riscontrate dalla Guardia di Finanza si riferiscono esclusivamente ai rapporti tra la
singola cooperativa ed il socio.

Le doglianze avanzate, tenuto conto delle argomentazioni svolte nelle integrative pronunce di
primo e secondo grado, risultano prive di fondamento e comunque sotto il profilo della
violazione di legge (art. 129 co 2 c.p.p.) e del vizio di motivazione tentano di sottoporre a
questa Corte un giudizio di merito, non consentito in questa sede.
La Corte d’Appello con motivazione coerente e logica ha argomentato le ragioni che
impedivano un proscioglimento nel merito dando atto di avere verificato la fondatezza delle
richieste difensive e dei precisi motivi di censura che erano stati dedotti avverso la motivazione
contenuta nella sentenza di I grado e di essere pervenuta ad un analogo giudizio di sussistenza
dei fatti contestata sulla scorta dell’analisi delle emergenze processuali.
In questa sede vengono reiterate analoghe doglianze con riguardo alle ragioni che hanno
impedito declaratoria ex art. 129 co 2 c.p.p. di assoluzione nel merito.
Sul punto deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile giacché l’orientamento assolutamente
prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è
consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa
estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio di
Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato
proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della

di cui ai capi B) C) e D) dell’imputazione per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione

sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato , tanto più se si tratta di prescrizione
come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe
comunque per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall’altro, il
rinvio sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento
( Cass. N. 7718 del 1996 Rv. 205548, N. 10998 del 2001 Rv. 218653, N. 15125 del 2003 Rv.
225635, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 4177 del 2004 Rv. 227098, N. 24327 del 2004 Rv.
228973, N. 4233 del 2009Rv. 242959, N. 14450 del 2009 Rv. 244001; SSUU n. 35490 del
2009)

spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della
Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile 4 ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e
ciascuno al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende
Così deliberato in Roma il 18.12.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Ciro PE

r,42

1 tv

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle

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