Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42357 del 08/10/2015

Penale Sent. Sez. 7 Num. 42357 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza n. 15155/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 5 dicembre 2013 il Tribunale di Roma condannava
l’imputata A.A. alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 400,00 di
ammenda, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen. per avere
arrecato molestie e disturbo a P.P e d B.B. mediante
ripetute telefonate sulle loro utenze cellulari.

mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per errata
interpretazione delle prove assunte e contraddittorietà della motivazione. Secondo
la ricorrente, il Tribunale è incorso nel travisamento delle prove, ritenendo
effettuate dall’imputata quelle chiamate che erano provenienti da soggetto
sconosciuto, mentre alcun atto processuale offre dimostrazione che costui sia da
identificarsi nella A.A., che non è intestataria delle utenze cellulari dalle quali le
telefonate erano state effettuate, mentre quelle partite dalla sua utenza erano
pochissime e concretate in poche giornate, tali da non integrare il reato
contestatole.
3. Con successiva memoria pervenuta in data 23 luglio 2015 la difesa ha
ulteriormente dedotto in ordine all’ammissibilità dell’impugnazione per la specificità
dei motivi proposti, corredati dall’indicazione puntuale degli atti e delle pagine del
fascicolo processuale in cui si trovano.

Considerato in diritto

1.Con l’unico motivo di ricorso si prospetta una lettura travisante degli
elementi di prova acquisiti con la conseguente erronea ed illogica affermazione della
responsabilità della ricorrente. In effetti va esclusa la manifesta infondatezza
dell’impugnazione in ragione del fatto che la motivazione della sentenza impugnata
presenta contenuti apodittici ed assertivi, privi di reale efficacia esplicativa delle
ragioni per le quali nell’imputata è stato individuato l’autore delle chiamate intrusive
e moleste effettuate alle due persone offese.
1.1 Tale rilievo impone, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., di riscontrare
l’intervenuta estinzione del reato contestato per prescrizione. Invero, atteso che la
condotta si è protratta dal gennaio 2007 al febbraio 2009, il termine massimo di
prescrizione, pari a cinque anni, è ormai scaduto.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere
il reato estinto per prescrizione.

P. Q. M.
1

2.Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata a

I 4 3 o I %A
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2015.

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