Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42354 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42354 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROYA ANTONELLO N. IL 22/06/1966
avverso la sentenza n. 2755/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza pronunciata il 4 dicembre 2012 la Corte di Appello di
Catanzaro confermava la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza, in data 16
settembre 2010, aveva assolto perché il fatto non costituisce reato l’imputato
Antonello Troya dal reato di cui art. 57 c.p., art. 595 c.p., comma 3, ed art. 13 L.
n. 47 del 1948; proposto ricorso da parte del Procuratore Generale presso la Corte

sentenza nr. 48775 del 25 giugno 2013 annullava con rinvio la sentenza di appello,
rilevando l’erronea applicazione della scriminante del diritto di cronaca.
2.

Nel successivo giudizio di rinvio la Corte di Appello di Catanzaro con

sentenza del 20 novembre 2014 riformava la sentenza di primo grado e
condannava l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di
reclusione ed euro 400,00 di multa, al risarcimento dei danni in favore della parte
civile costituita da liquidarsi in sede civile ed alla rifusione in suo favore delle spese
di costituzione.
3.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del

difensore per chiederne l’annullamento per carenza ed illogicità della motivazione e
mancanza degli elementi probatori per l’affermazione di responsabilità dal momento
che i giudici di appello hanno recepito le informazioni fornite dalla persona offesa
senza procedere a rigorosa valutazione della sua attendibilità e senza considerare
che la condotta era scriminata dal diritto di cronaca, per la cui applicazione
sussistevano tutti i presupposti nel caso di specie, così come ricorrevano le
condizioni per riconoscere operante il diritto di critica in relazione al tono polemico
dell’articolo di stampa. Inoltre, pretendere dal direttore di una pubblicazione
giornalistica un controllo continuo e capillare determinerebbe un’irragionevole
limitazione della libertà di stampa e della funzione informativa mentre il dovere di
verificare la veridicità della notizia sussiste quando sia evidente la sua infondatezza
o la fonte non sia seria o qualificata.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente
infondati.
1.In primo luogo va rilevato che la sentenza impugnata, attenendosi ai rilievi
della pronuncia rescindente della Suprema Corte, ha esaminato attentamente
l’articolo giornalistico non firmato e pubblicato dal quotidiano diretto dall’imputato e
ne ha rinvenuto i contenuti diffamatori in ragione dell’attribuzione alla persona
1

di Appello di Catanzaro e della parte civile costituita, la Corte di Cassazione con

offesa di condotte inesistenti, ossia l’ottenuta assunzione da “Sviluppo Italia
Calabria” per effetto di favori clientelari ed in virtù del rapporto di coniugio con un
magistrato, mentre l’instaurazione del rapporto di lavoro era avvenuta prima che la
stessa contraesse matrimonio e che il marito fosse entrato a far parte dell’ordine
giudiziario. Ha dunque riscontrato la falsità della notizia ed il suo contenuto lesivo
per l’onore e la reputazione della querelante, nonché l’obbligo per il direttore del
quotidiano, in assenza di firma dell’autore dell’articolo, di verificarne la fondatezza,

1.1 In tal modo ha esternato chiaramente gli elementi fondanti la
responsabilità dell’imputato e l’esclusione della scriminante del diritto di cronaca,
dal momento che per il suo legittimo esercizio è richiesta la veridicità della notizia
pubblicata, presupposto insussistente nel caso di specie.
1.2 Per contro, il ricorso muove obiezioni prive di consistenza ed aspecifiche,
che non tengono conto del percorso argomentativo della sentenza impugnata,
laddove ribadisce che la condotta è scriminata dal diritto di cronaca e la ricorrenza
dei relativi presupposti senza confrontarsi con i contrari rilievi, operati dalla Corte di
merito. Inoltre, non possono prendersi in esame le censure relative all’operatività
del diritto di critica, che non risultano essere state prospettate ai giudici di merito e
non possono essere oggetto di diretto apprezzamento da parte di questo giudice di
legittimità.
1.3 Infine, l’impugnazione non tiene conto dei doveri giuridici che gravano sul
direttore di una testata giornalistica, come interpretati da questa Corte, secondo i
quali “sussiste la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 cod. pen.
in relazione all’art. 595 cod. pen., che pubblichi una notizia diffamatoria contenuta
in un breve pezzo non firmato (cosiddetta “brevina” in linguaggio giornalistico), in
quanto il direttore di un organo di stampa è titolare di una posizione di garanzia
preordinata alla tutela dell’interesse diffuso, prevenendo la lesione dell’altrui
reputazione e garantendo l’aderenza alla verità storica; né, a tal fine, rileva la
circostanza della brevità del pezzo, in quanto la carenza di una firma
dell’informazione induce a supporre un diretto e più stringente controllo al riguardo,
divenendo immediato il titolo di coinvolgimento del preposto al giornale verso i
destinatari di eventuali resoconti diffamatori” (Cass. sez. 5, n. 15004 del
22/02/2012, Cipriani, rv. 252484; sez. 5, n. 42125 del 11/07/2011, Sallusti e altro,
rv. 251705; sez. 5, n. 46226 del 21/10/2003, Ciancio e altro, rv. 227485).
1.4 Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile; tale
constatazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione:
atteso che lo stesso è stato commesso il 26/9/2007, il termine massimo di
prescrizione, pari a sette anni e mezzo, è venuto a scadere dopo la pronuncia della
sentenza impugnata; come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte,

2

oppure di non pubblicarla.

l’inammissibilità genetica dell’impugnazione per difetto di specificità o manifesta
infondatezza delle censure, oppure perché non consentite nel giudizio di cassazione,
non consentendo il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione, interdice la
possibilità di far valere o rilevare d’ufficio la causa estintiva del reato maturata nelle
more della trattazione del ricorso per cassazione (Cass. S.U. n. 32 del 22/11/2000,
De Luca, rv. 217266; S.U. n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, rv. 219531, S.U. n.
23428 del 22/3/2005, Bracale, rv. 231164).

e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione,
al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima
equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2015.

Ne discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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