Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4235 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4235 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAKHAL WAHID N. IL 06/01/1981
avverso la sentenza n. 4721/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6 marzo 2012, la Corte di appello di Firenze, 1^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno appellata da
Lakhal Wahid, riduceva la pena inflitta alli imputato a tre anni tre mesi di reclusione
e ottocento euro di multa. Confermava nel resto la sentenza impugnata con la
quale era stato dichiarato colpevole del delitto di rapina aggravata (capo A) e
lesioni personali volontarie (capo B) ai danni di Md Kabul Huq.

escludeva la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ attenuante della
speciale tenuità del danno e di quella della provocazione; escludeva la ricorrenza
dei presupposti per ritenere la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo dei
difensori, che ne hanno chiesto l’ annullamento per mancanza e/o illogicità
manifesta della motivazione, erronea applicazione della legge penale anche per
effetto del mancato riconoscimento dell’ attenuante della provocazione e dell’
attenuante di cui all’ art. 62 n. 4 ovvero della prevalenza delle attenuanti generiche
e dell’ esclusione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato:
perché a norma dell’ art. 99 c. 5 cod. pen. la recidiva è obbligatoria, in quanto il
delitto di rapina aggravato dall’ uso di arma è incluso nel novero dei reato elencati
dell’ art. 407 c. 2 lett. a) n. 2) cod. proc. pen.;
perché l’ art. 69 c. 2 cod. pen. vieta il giudizio di prevalenza delle attenuanti
attinenti alla persona del colpevole (come appunto le attenuanti generiche) allorché
ricorra l’ ipotesi di cui all’ art. 99 c. 4 cod. pen, sussistente nel caso in esame
essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale.
Tali canoni interpretativ4 sono desumibili proprio dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 192 del 2007, citata e invocata dal ricorrente, e dalla costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass Sez. 5, 5.11.2012 n. 48655)
Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa
delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di
inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

La Corte territoriale, dato atto che in punto di responsabilità non vi erano doglianze,

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