Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42341 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42341 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORMOSO PIETRO N. IL 18/01/1949
avverso l’ordinanza n. 4799/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 14/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 14 novembre 2014 il Tribunale di
sorveglianza di Palermo respingeva la richiesta, presentata nell’interesse del
detenuto Pietro Formoso, di differimento dell’esecuzione o, in subordine, di
ammissione alla detenzione domiciliare per ragioni di salute. A fondamento

stabilizzate e potevano essere trattate adeguatamente in ambiente carcerario
senza incorrere in pericolo di vita e senza rendere la carcerazione in sé
contraria al senso di umanità e ciò anche in assenza dell’espletamento di
apposita perizia medico-legale.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a
mezzo del difensore, il quale ha lamentato violazione di legge e mancanza di
motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale, dopo aver rilevato che la
relazione del consulente di parte della difesa non formula una diagnosi in
contrasto con le risultanze sanitarie e che concorda con esse nell’indicare la
mancata somministrazione in favore del Formoso delle terapie farmacologiche
ed alimentare prescritte ed il mancato inizio del programma riabilitativo, si è
limitato a rivolgere una raccomandazione alla direzione sanitaria dell’istituto
penitenziario per provvedere a quanto necessario alla corretta cura del
detenuto. In realtà è dimostrata la grave e protratta carenza terapeutica,
causa di aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, per l’inidoneità
della struttura carceraria a trattare le patologie dalle quali egli è affetto.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi, in parte non consentiti
nel giudizio di legittimità, in parte manifestamente infondati.
1.Va premesso che in punto di diritto questa Corte ha più volte affermato
che “il differimento facoltativo della pena per motivi di salute può essere
concesso solo se sia stata diagnosticata una “grave infermità fisica” e ricorra
un serio e conclamato pericolo quoad vitam” (Cass. sez. 1, n. 8936 del
22/11/2000, Piromalli, rv. 21829) sicchè “anche in presenza di una patologia
sicuramente grave del condannato … il giudice non è tenuto automaticamente
a concedere il rinvio dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, ovvero la
misura alternativa della detenzione domiciliare in casa di cura, dovendo
1

della decisione rilevava che le patologie dalle quali il Formoso è affetto erano

invece verificare se la situazione patologica sia congruamente fronteggiabile in
ambiente carcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità
ed impedisca il normale regime trattamentale” (Cass. sez. 1, n. 45758 del
14/11/2007, De Witt, rv. 238140; sez. 1, n. 27313 del 24/06/2008,
Commisso, rv. 240877; sez. 1, n. 4750 del 14/01/2011, Tinelli, rv. 249794;
sez. 1, n. 5732 del 8/1/2013, Rossodivita, rv. 254509). A tale fine l’indagine
demandata alla magistratura di sorveglianza impone anche di verificare se le

rieducative proprie della pena e con le concrete possibilità di reinserimento
sociale, conseguenti all’attività rieducativa svolta, cosicché l’espiazione va
legittimamente differita solo se, per la natura particolarmente grave
dell’infermità del condannato, essa possa ritenersi come avvenuta in aperta
violazione del diritto fondamentale alla salute e del senso d’umanità, al quale
deve essere improntato il trattamento penitenziario, per le eccessive ed
ingiustificate sofferenze che essa possa arrecare al condannato (Cass., sez. 1,
nr. 28555 del 18/6/2008, Graziano, rv. 240602; sez. 1, nr. 4690 del
23/9/1996, Camerlingo, rv. 205750) e le cure necessarie non siano praticabili
in istituto, considerando peraltro che le eventuali situazioni acute e di crisi ben
possono essere fronteggiate con il ricovero esterno ai sensi dell’art. 11 della L.
26 luglio 1975, n. 354 (Cass., sez. 1, nr. 36856 del 28/9/2005, La Rosa, rv.
232511).
2.Ciò posto, si osserva che il ricorso non deduce una situazione morbosa
più grave di quella evidenziata nell’ordinanza impugnata, ma contesta
soltanto il profilo della compatibilità della stessa con il regime detentivo per il
ritardo nella sottoposizione del Formoso ad un ciclo di terapia riabilitativa
dagli esiti di un ictus cerebrale, occorso nel 2012, finalizzato a migliorare la
coordinazione motoria, nonché nell’effettuazione degli esami di emoglobina
glicosilata, onde monitorare la patologia diabetica e rimodulare, se del caso,
la terapia farmacologica in atto somministrata. Tali carenze dimostrerebbero
l’insufficienza degli accertamenti diagnostici condotti e delle cure praticate in
ambiente carcerario.
2.1 II Tribunale ha però già valutato tale situazione complessiva e, pur
avendo riscontrato il ritardo nell’effettuazione di quanto indicato dal
consulente di parte, l’ha considerato tale da non aver compromesso le
condizioni di salute del detenuto, sostanzialmente stabilizzate ed insuscettibili
di peggioramento per la permanenza in carcere; ha quindi sollecitato la
direzione dell’istituto a procedere con il programma di riabilitazione motoria e
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condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità

con gli accertamenti ematici, nonché ad assicurare al detenuto adeguata
assistenza sul fronte psichico con somministrazione di eventuali supporti
farmacologici.
Ha dunque valorizzato le conclusioni cui sono pervenuti i sanitari del
carcere per affermare che al momento della decisione la situazione generale
era sotto controllo e comunque trattabile in istituto, oppure mediante ricoveri
in strutture sanitarie esterne ex art. 11 ord. pen. e l’insussistenza dei

da suscitare un imminente allarme per la vita del detenuto.
2.2 Ebbene, a fronte di un percorso giustificativo chiaro, logico e
coerente, il ricorso non dimostra la sussistenza di patologie non rilevate dal
Tribunale, non illustra quali pregiudizi avrebbe subito il ricorrente per il
riscontrato ritardo nel praticargli le cure e gli accertamenti già programmati,
né deduce che le sue condizioni siano tali da rendere la detenzione talmente
penosa da risultare contraria al senso di umanità.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, tenuto conto
dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatto gravame, al versamento
di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo
determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2015.

presupposti per disporre il differimento dell’esecuzione perché non sono tali

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