Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4234 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4234 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO NATALE N. IL 17/01/1956
avverso la sentenza n. 5754/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 febbraio 2013, la Corte di appello di Torino, 1^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da Caruso Natale,
con la quale questi era stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita dell’
autovettura Volvo 460 tg. AH218TL che aveva mantenuto nella sua disponibilità, in
violazione dell’ impegno assunto con Tummino Filippo di restituirla al legittimo
proprietario Matturro Antonio ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti

seicento euro di multa.
La Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità al rilievo che l’ imputato
si era rifiutato di dare esecuzione all’ incarico ricevuto, nonostante i solleciti, e
aveva seguitato ad usare il veicolo per le proprie necessità, in particolare lo aveva
utilizzato per commettere la rapina in data 6 ottobre 2005, sicché la promessa di
restituzione (da effettuarsi il giorno 7 ottobre 2005) non elideva

la consumazione

dell’ appropriazione. Riteneva la pena adeguata sia alla gravità del fatto (posto in
essere per commettere una rapina) sia alla negativa personalità dell’ imputato,
desunta dai precedenti penali.
Contro tale decisione ha proposto ricorso il difensore dell’ imputato che ne ha
chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione di legge, perché la sentenza “mostra di apprezzare la teoria del dolo
eventuale per i fatti considerati senza tener conto che il fatto sotteso non poteva
formar oggetto di previsione e di probabilità in quanto l’ eventuale previsione è
mero ossimero (recte ossimoro, n.d.e.) del tema”;
2)

“vizio logico di motivazione in quanto la pena irrogata non può esser

sommatoria di due reati commessi in tempi e luoghi diversi”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi sono inammissibili per genericità, perché le considerazioni svolte
sia in punto di dolo che di quantificazione della pena risultano eccentriche rispetto
alle argomentazioni poste a giustificazione della decisione impugnata. La Corte
territoriale ha infatti spiegato che i fatti accertati fornivano la dimostrazione della
“precisa volontà del Caruso di trattenere ed usare l’ auto come cosa propria”. Ha
quindi formulato il convincimento dell’ esistenza del dolo diretto e non di quello
eventuale. La pena è stata inflitta non in quanto sommatoria di due reati, ma in
ragione della gravità della condotta di appropriazione, individuata nella causale
della stessa, motivazione non criticata in maniera specifica, in violazione quindi di
quanto disposto dall’ art. 581 lett. c) cod. proc. pen, sanzionata con l’
inammissibilità dal successivo art.591.

generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di un anno di reclusione e

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate
cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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