Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42335 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42335 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CHECCHI GIULIANO N. IL 05/09/1960
avverso l’ordinanza n. 3903/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 18/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 08/10/2015

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Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 18 dicembre 2014 il Magistrato di sorveglianza di
Venezia rigettava l’istanza, proposta ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. dal detenuto
Giuliano De Checchi, volta ad ottenere la riduzione della pena detentiva, secondo
quanto previsto dall’art. 1 del d.l. 26/6/2014 n. 92, convertito nella legge
11/8/2014 n. 117, in ragione dell’infondatezza della pretesa di disporre di un bagno

fuori della cella, in quanto condizioni già assicurate, e della sufficienza dello spazio
individuale assicuratogli, pari a mq. 4,44, mentre le condizioni di illuminazione delle
celle, sebbene non ottimali, sono sufficienti e non integrano un grave pregiudizio ai
diritti dei detenuti.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato
personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge in
relazione al disposto dell’art. 3 CEDU come interpretato dalla sentenza della Corte
EDU Torreggiani c. Italia ed evidente illogicità e contraddittorietà della motivazione:
il Magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo pur dando atto in modo
contraddittorio che la superficie fruibile nella cella è inferiore ai 7 mq. e che
l’illuminazione della stessa è insufficiente.

Considerato in diritto

Il ricorso va qualificato come reclamo.
1.11 provvedimento impugnato ha definito la domanda proposta dal detenuto
dopo avere istruito il procedimento con l’acquisizione di informazioni e documenti.
Pertanto, il ricorso proposto dall’interessato deve essere qualificato come reclamo ai
sensi dell’art. 35-bis, comma 4, legge 26/07/1975, n. 354, aggiunto dall’art. 3,
comma 1, lett. b), d.l. 23/12/2013, n. 146, convertito in legge 21/02/2014, n. 10,
in relazione all’art. 69, comma 6, lett. b), legge n. 354 del 1975, cit., come
sostituito dal d.l. n. 146 del 2013, cit.. Invero, per pacifico arresto
giurisprudenziale, non è consentito alla parte ricorrente esimersi dall’attivare lo
strumento impugnatorio specificamente previsto dalla legge, che, in quanto tale, è
preclusivo del ricorso diretto per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.

P. Q. M.

qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2015.

separato dalla camera di detenzione e di poter fruire di otto ore giornaliere al di

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