Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4233 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4233 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO DANIELE N. IL 05/11/1992
avverso la sentenza n. 2255/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 febbraio 2013, la Corte d’ appello di Catanzaro, 2^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, appellata
da Amato Daniele, riduceva la pena inflitta a tre anni sei mesi di reclusione e
novecento euro di multa e sostituiva la pena accessoria dell’ interdizione dai
pubblici uffici con quella dell’ interdizione temporanea per cinque anni. Confermava
nel resto la sentenza impugnata, con la quale era stato dichiarato colpevole di

pen. e 61 n. 5 cod pen.) in danno di Vecchi Margherita Maria indotta dal minore
Bevilacqua Cosimo, con il pretesto dell’ afflosciamento di un pneumatico del veicolo
che si accingeva a parcheggiare, a scendere dal mezzo in modo da consentirgli di
impossessarsi della borsa , assicurandogli la fuga con il lancio di pietre contro la
donna che si era messa alli inseguimento e costringendola, anche con insulti e
minacce, a desistere dal suo proposito nonché di tentata estorsione ai danni della
stessa Vecchi attraverso la richiesta di danaro, avanzata telefonicamente ai figli,
per avere la restituzione della borsa e del suo contenuto.
La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità sulla scorta delle
costanti e coerenti dichiarazioni della persona offesa e dei suoi figli nonché dei testi
Agostino e Rocca che avevano visionato i filmati registrati dall’ impianto di
videosorveglianza dell’ area di parcheggio dove si sono svolti i fatti relativi alla
rapina e che hanno in tal modo riconosciuto i responsabili. Doveva escludersi che l’
appellante fosse all’ oscuro del tentativo di estorsione, perché effettuato subito
dopo la rapina e quindi costituente parte del medesimo programma.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale per esser dubbio il metodo con cui si è pervenuti
alla identificazione delle persone che lanciarono pietre, dal momento che i nomadi
presentano caratteristiche somatiche molto simili, sicché la persona offesa non
avrebbe potuto memorizzare, in quegli attimi frenetici, le sembianze degli
aggressori; la scarsa chiarezza delle immagini filmate rende dubbio il
riconoscimento effettuato da parte del responsabile del parcheggio; in ogni caso la
pena inflitta doveva ritenersi eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità, perché si limita a reiterare le doglianza
mosse con l’ appello, attraverso la riproposizione di questioni valutative di tipo
fattuale, come tali inidonee ad introdurre il vaglio di legittimità, nei limiti imposti
dall’ art. 606 c. 1 cod. proc. pen.

concorso nei delitti di rapina impropria aggravata (artt. 110, 628 c. 2 e 3 n. 1 cod.

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa
delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di
inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Roma 22 ottobre 2013

processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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