Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4233 del 18/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4233 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
APOSTOLICO ALFONSO N. IL 08/08/1963
avverso la sentenza n. 2361/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ito-g-.)
che ha concluso per j i 1,1,1_ cz~z

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/12/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione APOSTOLICO Alfonso avverso la sentenza della corte d’appello di
Salerno che in data 9 giugno 2014 ha confermato la sentenza del Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Salerno che il 21 novembre 2013 ha condannato APOSTOLICO
Alfonso per rapina impropria e tentato omicidio in danno di Carmine Sorgente
Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in un violazione di legge. Sostiene
che non si è trattato di rapina consumata bensì di rapina tentata. Contesta la sussistenza del

Il ricorso è inammissibile perchè generico e versato in fatto.
Giova qui ribadire che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di
sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il
merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli
elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della
logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della
consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne
consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello
di legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto logica Nel caso in esame palese è la natura
di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un’ampia e
lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli
elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno
svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la
sentenza impugnata.
Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di
appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal
Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione
della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1,
lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del
30.9.2004 – dep. 11.10.2004-rv 230634)
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
1

dolo con riguardo al reato di tentato omicidio

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende

Così deliberato in Roma il 18.12.2014

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