Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42323 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42323 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BELLA MAURIZIO N. IL 10/11/1980
avverso la sentenza/ordinanza n. 2532/2014 CORTE APPELLO di
PALERMO, del 12/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 08/10/2015

v

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 12 novembre
2014 veniva confermata la sentenza del Tribunale di Trapani del 30 ottobre 2013,
che aveva condannato l’imputato Maurizio Di Bella alla pena di mesi due di
arresto, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 163, commi 2 e 3 del
r.d. nr. 773/1931.

personalmente, il quale si duole dell’eccessiva entità della pena, non applicata
nella specie pecuniaria, e della mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.L’impugnazione, senza muovere alcuna contestazione in ordine alla
ricostruzione in punto di fatto della condotta criminosa contestata, invoca
l’attenuazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte di merito ha esaminato la doglianza già formulata coi motivi di
appello e l’ha disattesa sul rilievo della pluralità dei reati, commessi anche in epoca
recente, quali furti, rapine, evasioni, lesioni, minacce e resistenza a p.u., il che già
di per sé ha giustificato il giudizio negativo sulla personalità del ricorrente ed il
diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha poi condiviso anche
l’apprezzamento della congruità della pena inflitta. In tal modo ha esternato in
modo sintetico, ma logico, congruo e pertinente al caso, le ragioni della decisione.
1.1 Ebbene, a fronte di tale motivazione, fondata sul corretto rilievo delle
circostanze di fatto, il ricorso si limita a contestazioni generiche sulla necessità di
ridurre la pena inflitta, ma non ne illustra le ragioni.
La sentenza impugnata resiste dunque alla critiche mosse col ricorso, di cui va
dichiarata l’inammissibilità. Ne segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese e di una somma, che si reputa equo determinare in euro
1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di
carenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, secondo
l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

RC1 kVA ltet

della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2015.

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